Erronea indicazione della data nel testamento olografo: possibili conseguenze

Torniamo a parlare di testamento olografo perché il nostro ordinamento, per la sua validità, prevede alcuni requisiti elencati all’art. 602 del codice civile: l’autografia del testamento, l’apposizione della data e la sottoscrizione da parte del testatore.

L’autografia comporta che il testamento, per essere ritenuto valido, deve essere scritto per intero dal testatore di proprio pugno, senza il ricorso a strumenti meccanici e senza l’ausilio di terze persone; quanto alla sottoscrizione, essa può essere apposta anche  non per intero ma con una sigla o con l’indicazione di un soprannome o abbreviazione del nome, comunque riconducibili a chi ha redatto il testamento.
La data deve indicare giorno, mese e anno, per consentire di stabilire esattamente quale sia l’ultimo atto dispositivo del testatore.

La mancanza dell’autografia o della sottoscrizione è causa di nullità del testamento olografo,  può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a termine di prescrizione; diversamente, la mancanza della data è causa di annullamento del testamento e si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

ERRORI MATERIALI: LA DATA IMPOSSIBILE

Può accadere che il testatore, nel redigere il testamento di proprio pugno,  commetta degli errori materiali o refusi involontari, che potrebbero inficiare la validità del testamento.
Con particolare riferimento alla data, cosa succede se il testatore ha indicato una data “impossibile”, che cioè non può trovare alcun riscontro nella realtà, ad esempio viene indicato il giorno 30 febbraio di un dato anno oppure riportato un anno con 3 cifre?

L’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

In una recente decisione la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10613 del 23.05.2016,  richiamando una pronuncia risalente al 1964, ha enunciato il principio in base al quale “ l’indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioe’ ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, pero’, come tale, dal testatore, puo’ essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, cosi’ da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto”.

La Suprema Corte ha, in tal modo, attribuito al giudice adito da chi ha interesse ad impugnare o far valere un testamento olografo viziato nella data, il compito di interpretare la volontà del testatore, alla luce del complesso degli elementi desumibili dall’atto, al fine di poter accertare la volontarietà o meno dell’errore.

Si legge nella citata sentenza che “ l’apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore nella redazione della data e circa l’esclusione dell’intenzione del testatore d’indicare, invece, volutamente una data impossibile – che, come tale, renderebbe annullabile il testamento, perche’ equivalente a data inesistente – e’ incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto”.

Ciò significa che, se il Tribunale in primo grado e/o la Corte d’Appello hanno ritenuto che la data errata (nello specifico era stato impugnato da alcuni eredi del testatore un testamento che recava la data 12.112.1990) sia conseguenza di un involontario errore grafico, motivando adeguatamente detta valutazione, la Corte di Cassazione non può annullare la loro decisione, se logica e conforme alla legge. 

pubblicato il 04/07/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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