Il 29 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144, con il quale è stato approvato il “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.175 del 28-7-2016.
Con detto provvedimento si consente agli ufficiali di stato civile di dare uniforme applicazione alla “legge Cirinnà”, in quanto viene regolamentata la tenuta dei registri presso i comuni dove potranno essere registrate le nuove unioni tra coppie dello stesso sesso; si tratta, comunque, di disposizioni transitorie, che troveranno applicazione fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell'articolo 1, comma 28, della legge Cirinnà, con i quali, tra l’altro, verrà istituito il registro delle unioni civili, che andrà a sostituire gli attuali registri provvisori.
PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI
Con il regolamento in esame vengono ulteriormente precisati gli adempimenti necessari per il perfezionamento dell’unione civile.
In particolare, il decreto dispone che, al fine di costituire un'unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge Cirinnà.
L'ufficiale dello stato civile, verificati i suddetti presupposti, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a se' in una data, indicata dalle parti, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione; se una delle parti, per infermita' o altro comprovato impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.
CAUSE IMPEDITIVE
Ricordiamo quali sono le cause impeditive dell’unione civile, elencate dalla legge Cirinnà: la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile (rapporti di parentela affinità e adozione); la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
Una volta sottoscritto il verbale con la richiesta delle parti per la costituzione dell’unione civile, entro quindici giorni l'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive indicate; se e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l'ufficiale ne da' a ciascuna delle parti immediata comunicazione.
SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI UNIONE CIVILE
Compiute le verifiche, le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove e' stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile, confermando l'assenza di cause impeditive; l'ufficiale, a questo punto, redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale iniziale.
IMPOSSIBILITA' DI COMPARIRE DINANZI ALL'UFFICIALE
La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito equivale a rinuncia. Se una delle parti, per infermita' o per altro comprovato impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione; inoltre, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive.
ISCRIZIONI ED ANNOTAZIONI
La registrazione degli atti dell'unione civile si esegue mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili; gli atti iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell'atto di nascita di ciascuna delle parti.
E’ possibile per le parti, in sede di dichiarazione dinanzi all’ufficiale, scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni; in mancanza di scelta il regime applicato sarà quello della comunione.
Nella stessa sede le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, oppure possono dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune; a seguito di ciò i competenti uffici procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica.
RETTIFICAZIONE DI SESSO
Il regolamento si occupa, inoltre, del caso particolare di unione civile costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, disponendo che, qualora essi intendano costituire un’unione civile dopo essere stati uniti in matrimonio, devono rendere personalmente apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio; in tal caso gli atti dell'unione civile di cui al presente articolo sono annotati nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.
SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE
Anche lo scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti deve essere ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui è' trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione e deve essere iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.
STATO CIVILE
Interessante è l’art. 7 del Regolamento, che specifica il nuovo stato civile a seguito dell’unione, che dovrà risultare dai certificati anagrafici: nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente».
L’unione civile sarà attestata da un atto, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
UNIONI CON STRANIERI
Infine, il decreto detta disposizioni relative alle unioni civili costituite all’estero o in Italia da soggetti stranieri, prevedendo, per tale ultima ipotesi, l’obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di voler costituire l’unione, anche una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, in base alle leggi ivi vigenti, nulla osta all'unione civile.