Con l’obiettivo di agevolare lo snellimento delle pratiche soggette ad autorizzazione amministrativa o che, comunque , devono essere segnalate alle amministrazioni competenti, l’attuale Governo ha emanato il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 13-7-2016 ed entrato in vigore il 28/07/2016.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO
Va subito osservato che, come precisato nel preambolo del provvedimento, le norme in oggetto riguardano la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attivita' private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni; i dettagli della materia, in particolare l’elenco delle attività soggette alla SCIA, saranno regolati con successivi decreti legislativi.
Il provvedimento in esame riveste importanza anche in quanto introduce alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha riformato il procedimento amministrativo e disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi; la l. 241/90, infatti, per quanto innovativa, tuttavia non è riuscita pienamente nell’intento di semplificare la macchina burocratica, soprattutto per quel che riguarda il rapporto con l’utenza e l’accesso, da parte dei cittadini, alle informazioni presso le amministrazioni.
Con il d.lgs. 126/2016 il Governo ha inteso favorire tale semplificazione, cui hanno contribuito anche altri provvedimenti in vari settori, tra cui le disposizioni per l’accesso telematico dei privati ai pubblici registri ed, in generale, i provvedimenti per l’informatizzazione delle procedure amministrative.
OBBLIGHI INFORMATIVI PER LA P.A.
Vediamo ora nel dettaglio le principali novità introdotte dal decreto.
In primo luogo è previsto che le amministrazioni statali debbano adottare moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze e delle segnalazioni nonche' della documentazione da allegare.
Le amministrazioni, inoltre, devono pubblicare sul proprio sito istituzionale tutta la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze; fino all'adozione della predetta modulista, esse devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualita' personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorieta', nonche' delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformita' necessari a corredo delle istanze.
Il decreto dispone che, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei suddetti documenti, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, debbano assegnare agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adotteranno misure sostitutive.
Di rilievo, ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, la norma che dispone che l'amministrazione puo' chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato sul sito on line: è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori, nonche' di documenti già in possesso di una pubblica amministrazione.
La sanzione prevista per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti così come per l’indebita richiesta di integrazioni documentali è la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi per ii pubblici dipendenti inadempienti.
MODIFICHE ALLA L. 241/90
Riguardo alle modifiche apportate alla l. 241/90 il decreto in esame dopo l'articolo 18 ha inserito l’art. 18-bis, che dispone che dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo' comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione.
SPORTELLO UNICO TELEMATICO
Nella l. 241/90 è stato introdotto anche l’art. 19-bis, che prevede che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sia indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente; viene ulteriormente precisato che possono essere istituite piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di accesso sul territorio.
Importante la disposizione secondo cui, se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato può presentare un'unica SCIA allo sportello unico e l'amministrazione ricevente ne curerà la trasmissione alle altre amministrazioni interessate per quanto di loro competenza.
Il decreto, infine, per consentire alle amministrazioni, alle regioni ed enti locali di adeguarsi alle suddette disposizioni, fissa il termine del 1° gennaio 2017; a breve, pertanto, ogni cittadino potrà sperimentare di persona se le norme così introdotte saranno davvero efficaci e se vi sarà o meno uniformità sul territorio nazionale nella loro applicazione.