I limiti alla pignorabilità dei beni

La possibilità, per chi vanta un credito accertato con titolo esecutivo, di espropriare i beni del debitore è soggetta, nel nostro ordinamento, ad alcuni limiti, riferiti alla natura dei beni, previsti dagli artt. 514 e 515 del codice di procedura civile.
In particolare l’art. 514 c.p.c. contiene un elenco tassativo – che, cioè non ammette interpretazioni estensive – di casi in cui non è possibile procedere a pignoramento; si tratta dei beni “assolutamente impignorabili”, in presenza dei quali l’Ufficiale Giudiziario incaricato di procedere al pignoramento deve astenersi dal farlo.

BENI ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI

Vediamo quali sono questi beni, riportando l’elencazione di cui all’art. 514 c.p.c.:
1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
5) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche’ i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Dal 1 marzo 2006, data di entrata in vigore della l.n.52/2006, nell’elenco non è più ricompreso l’originario punto 4), che riguardava “gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore”.
Con detta novella i beni strumentali all’esercizio della professione sono stati inseriti nel successivo art. 515 c.p.c., che disciplina i beni relativamente impignorabili, come vedremo più innanzi.

Le cose assolutamente impignorabili, come è facile ricavare dalla semplice lettura dell’art. 514, si caratterizzano per il valore affettivo o simbolico che rivestono per il soggetto pignorato (la fede nuziale, le cose sacre, le decorazioni al valore, le lettere e gli scritti di famiglia) o perché strettamente funzionali alle necessità primarie di ogni persona (il letto, il tavolo e le sedie per i pasti, la biancheria, etc.).

L’impignorabilità assoluta comporta che, nel corso dell’accesso presso il domicilio del debitore, l’ufficiale giudiziario non potrà sottoporre detti beni a pignoramento; egli, in mancanza di altri beni utilmente pignorabili, ne darà atto nel verbale che andrà a redigere e che, in tal caso, sarà “negativo”.

BENI RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI

Diverse sono le conseguenze per i beni “relativamente impignorabili” di cui all’art. 515 c.p.c., il quale dispone che “le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.

La norma, come evidente, pone un limite relativo alla pignorabilità dei beni necessari al lavoro del debitore; in particolare, per il lavoro agricolo, è prevista la generale impignorabilità separata dall’immobile, mentre per gli altri beni strumentali alla professione la legge  consente che tali beni siano pignorati nei limiti di un quinto del loro valore. Cosa significa questo in concreto?
Innanzitutto, per quanto riguarda la fase iniziale del pignoramento, l’ufficiale giudiziario dovrà darne atto nel verbale da lui redatto, specificando il limite anzidetto.

L’effetto della limitazione del quinto sarà che, ove non sia possibile la separazione in natura, si procederà alla vendita forzata del bene, quindi all’assegnazione della quinta parte del ricavato al creditore ed alla restituzione della differenza al debitore.

BENI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Un particolare cenno meritano i beni necessari all’esercizio della professione o mestiere; come anticipato, prima della riforma del 2006, essi erano assolutamente impignorabili.
L’assolutezza del divieto, tuttavia, era oggetto di diverse obiezioni, sottoposte all’esame della giurisprudenza, la quale più volte aveva avuto modo di precisare che l’impignorabilità doveva essere esclusa in caso di beni che, seppure necessari, costituivano tuttavia dotazione sovrabbondante, dunque non potevano ritenersi “indispensabili”.

Il concetto di indispensabilità dei beni è un fondamentale elemento valutativo anche dopo la riforma, che ne ha stabilito l’impignorabilità nei limiti del quinto.
A tal proposito la Corte di Cassazione (sent. 2934/2008) ha affermato che detto concetto “va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell’attività del debitore al fine di escludere che l’impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all’attività personale”.

L’impignorabilità dei beni, sia essa assoluta o relativa, qualora non sia stata rispettata in sede di pignoramento, può essere fatta valere dal debitore con l’opposizione all’esecuzione, un atto da depositare dinanzi al giudice competente per l’esecuzione promossa dal creditore.

pubblicato il 26/08/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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