Responsabilità sanitaria negli interventi d’urgenza

L’art. 2045 del codice civile prevede una causa di esclusione (“esimente”) della responsabilità civile nel caso in cui l’azione dannosa sia stata posta in essere in stato di necessità. La norma in esame dispone che “quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice”.

ESIMENTE DELLO STATO DI NECESSITA'

I presupposti affinchè ricorra lo stato di necessità sono un pericolo alla persona serio, attuale, inevitabile ed involontario e la proporzionalità del comportamento indotto dal pericolo.
Il nostro ordinamento, pertanto, tiene conto della possibilità che la condotta illecita sia dovuto ad uno stato di necessità ed esime l’autore dalle conseguenze derivanti dalla sua responsabilità.

RESPONSABILITA' SANITARIA DA EMOTRASFUSIONE

Sulla base di tale esimente è stata esclusa, dai giudici di merito aditi dai parenti della vittima, la responsabilità sanitaria di una struttura ospedaliera e del personale medico che, nel praticare un’emotrasfusione ad un paziente ricoverato d’urgenza – si trattava di un militare gravemente ferito da arma da fuoco – gli aveva procurato dapprima un’infezione da epatite acuta e, poco dopo, la morte.

Gli eredi della vittima, pertanto, citavano in giudizio la struttura ospedaliera ed i medici intervenuti, per l’accertamento della loro responsabilità – consistita nell’aver omesso di controllare la qualità del sangue trasfuso ed in altre gravi negligenze – e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale in primo grado e la Corte d’appello, tuttavia, accoglievano le eccezioni sollevate dai sanitari convenuti, i quali affermavano di aver operato in “stato di necessità” in quanto erano intervenuti d’urgenza, in una situazione di imprevedibilità.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ribaltando la decisione dei giudici di merito la Corte di Cassazione, su ricorso dei congiunti della vittima, con la sentenza 7 luglio 2016 n. 13919, ha dichiarato la responsabilità dei sanitari, escludendo che gli interventi d’urgenza possano annoverarsi tra le ipotesi in cui si agisce in stato di necessità.

La Suprema Corte, in proposito, ha affermato che nei compiti di una struttura ospedaliera organizzata ed operante sul territorio, rientra, tra gli altri, la programmazione delle situazioni di emergenza, che si deve tradurre in una apposita organizzazione interna finalizzata  proprio alla professionale ed organizzata gestione dell'emergenza, con appositi protocolli, la previsione di turni in chirurgia di tutte le qualifiche professionali coinvolte, la disponibilità all'occorrenza delle sale operatorie con priorità su interventi che possono attendere, come l'approvvigionamento preventivo di risorse ematiche verificate o comunque la predeterminazione delle modalità di un approvvigionamento aggiuntivo straordinario ove necessitato dalla situazione di emergenza. 

ESCLUSIONE DELLO STATO DI NECESSITA' PER GLI INTERVENTI D'URGENZA

L’ “imprevedibilità”, pertanto, non è la mera necessità di intervenire d'urgenza con un intervento chirurgico, per salvare la vita di un'altra persona, a meno che  il medico si trovi fuori da una adeguata struttura sanitaria e non sia in grado di raggiungerla; solo in questo caso, chi interviene non potrà usufruire dei controlli preventivi e degli standard di sicurezza e di igiene che sono imposti all'ospedale per il suo ordinario funzionamento.

pubblicato il 29/08/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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