Con una recente sentenza, la n. 18559 del 22/09/2016, la Corte di Cassazione ha delineato il confine tra diritto alla “bigenitorialità” dei minori e affidamento condiviso.
INTERESSE PREMINENTE DEL FIGLIO
In altri articoli è stato messo in evidenza come, con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 55, in vigore dal 7 febbraio 2014, in sede di separazione dei coniugi i Tribunali investiti della causa, nell’adottare i provvedimenti opportuni nell’interesse preminente della prole, privilegiano l’affidamento condiviso, ripartendo gli obblighi educativi e di mantenimento tra entrambi i genitori.
Ciò purchè tale soluzione non sia contraria agli interessi del minore, nel qual caso l’art. 337-quater del codice civile prevede che il giudice può disporre l’affidamento ad uno solo dei genitori.
AFFIDO ESCLUSIVO
L’affido esclusivo comporta che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva, quindi operi le scelte educative e di cura del figlio, salva diversa indicazione del giudice; in ogni caso le decisioni di maggior interesse per l’educazione del minore sono prese da entrambi i genitori, salvo, anche qui, diverso provvedimento del giudice ed è previsto il diritto-dovere del genitore non affidatario di controllo sull’operato del genitore affidatario.
Le modalità di affidamento possono essere modificate con ricorso al Tribunale, il quale può mutare l’originario provvedimento di affidamento condiviso in affido esclusivo e viceversa, tenuto conto delle mutate condizioni familiari, sempre con riferimento all’interesse superiore dei minori.
LA VICENDA ESAMINATA DALLA CASSAZIONE
E’ quanto accaduto nella vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione nella sentenza in esame, su ricorso della madre di un bambino la quale, in primo grado, dopo che era stato disposto, in sede di separazione, l’affido condiviso, aveva chiesto la modifica del provvedimento e l’affido esclusivo del minore.
In particolare, la madre del bambino aveva rilevato una serie di circostanze che rendevano inidoneo – a suo dire - il padre all’esercizio della responsabilità genitoriale: la presenza di condanne penali per reati nei confronti della moglie, la discontinuità nel rispettare i provvedimenti del giudice, tra cui l’obbligo di corrispondere il mantenimento.
Su ricorso del padre del bambino avverso il decreto del Tribunale che disponeva l’affido esclusivo alla madre, la Corte di Appello rigettava la domanda della madre di affidamento esclusivo del figlio, rilevando in particolare che dagli elementi assunti, nello specifico dalla relazione dei Servizi Sociali, era emerso che il rapporto tra genitore e figlio non era risultato in alcun modo intaccato dalla conflittualità esistente tra padre e madre; anzi, nonostante il periodo di lontananza, durante il quale il padre non aveva incontrato il figlio, il loro rapporto era caratterizzato da intesa spontanea e il legame affettivo da notevoli potenzialità.
La Corte territoriale, dunque, non aveva ravvisato alcuna ragione per escludere il padre dall’affidamento del figlio, essendo risultati entrambi molto legati affettivamente.
BIGENITORIALITA’ E INTERESSE DEL MINORE
La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione del giudice d’appello, afferma un importante principio di diritto, in base al quale l'interesse superiore del minore, cui occorre dare preminenza, deve essere inteso non come desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
La Corte d’appello, secondo i giudici di cassazione, aveva pertanto errato nell’attribuire “scarso rilievo ai profili del mantenimento e della irregolarità e non assiduità delle frequentazioni paterne, soprattutto in considerazione della tipologia e gravità della conflittualità esistente tra le parti e dei reati commessi dal marito nei confronti della moglie, inevitabilmente invece destinati a riflettersi negativamente anche su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e sui rapporti interpersonali e, dunque, dotati di rilevante influenza sullo stabilimento del regime di affidamento più consono, anche in prospettiva, al figlio della coppia”.