Pignoramento del conto corrente

 Per soddisfare il proprio diritto di credito, a seguito di accertamento giudiziale e in presenza di titolo esecutivo, il creditore può far espropriare i beni mobili ed immobili del debitore, nel caso in cui questi non adempia spontaneamente dopo aver ricevuto l’atto di precetto.

Tra le varie forme di pignoramento quello più frequentemente utilizzato è il pignoramento presso terzi, così chiamato in quanto viene notificato anche ad un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra debitore e creditore, nelle ipotesi in cui il terzo sia tenuto nei confronti del debitore al versamento di somme a diverso titolo.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Esempi di pignoramento presso terzi sono il pignoramento dello stipendio, nei limiti di 1/5 previsti dalla legge presso il datore di lavoro ed il pignoramento della pensione, nel predetto limite, presso gli enti previdenziali tenuti all’erogazione.

Ulteriore esempio è il pignoramento del conto corrente presso l’istituto di credito con cui il debitore intrattiene rapporti finanziari; le somme depositate sul conto, così come le altre depositate in banca in forma di investimento, possono essere pignorate per intero – a meno che non si tratti di accredito di stipendio o pensione, in tal caso vale il limite anzidetto – con la notifica dell’atto di pignoramento da parte del creditore.

MODIFICHE RECENTI

Va detto che tale tipo di espropriazione, a seguito di recenti modifiche legislative, è divenuta più rapida e consente al creditore di raggiungere in più breve termine il risultato sperato; infatti, in primo luogo è possibile notificare l’atto a mezzo posta elettronica certificata (pec), sia al debitore che alla banca, in tal modo accelerando i tempi di notifica e assicurando la ricezione dell’atto in giornata, salvo problemi di connessione web.

In secondo  luogo, con l’introduzione dell’art. 492 bis nel codice di procedura civile, il creditore – previa autorizzazione del tribunale - può accedere alle banche dati telematiche dell’agenzia delle entrate e conoscere presso quali istituti di credito il debitore ha rapporti finanziari in corso.

DICHIARAZIONE DELLA BANCA

Una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento la banca ha 10 giorni di tempo per dichiarare al creditore, sempre a mezzo pec o lettera raccomandata, l’ammontare delle somme depositate a nome del proprio cliente-debitore e se su queste somme vi sono precedenti pignoramenti.

Dal momento del ricevimento dell’atto la banca è obbligata a non disporre delle somme pignorate, che saranno vincolate alla procedura espropriativa; ciò significa che per il debitore il conto sarà “bloccato”, nel senso che non potrà prelevare alcuna somma e che, in caso di bonifici o accrediti ulteriori, questi saranno vincolati fino a concorrenza del credito per cui si procede.

A seguito della dichiarazione del terzo il creditore, nella procedimento instaurato dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del debitore, chiederà al giudice l’assegnazione delle somme dichiarate; il giudice a sua volta, esaminata la dichiarazione della banca, ordinerà l’assegnazione richiesta dal creditore, il quale comunicherà il provvedimento alla banca, che emetterà l’assegno in favore del creditore procedente.

Esaurita questa fase, il conto sarà liberato in favore del titolare, il quale potrà finalmente disporne; bisogna fare attenzione tuttavia, nel caso in cui le somme assegnate abbiano soddisfatto solo parzialmente il creditore, poiché questi, fino a totale copertura del credito e delle spese legali, può nuovamente far espropriare i beni del debitore, anche nei confronti degli stessi soggetti terzi.

Il titolo esecutivo, infatti, costituito generalmente da sentenza o decreto ingiuntivo, può essere sempre azionato dall’avente diritto, fino al conseguimento del dovuto.

pubblicato il 19/11/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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