L’esdebitazione del soggetto fallito

Nelle procedure fallimentari accade molto spesso che una parte dei creditori – soprattutto i chirografari, cioè coloro che hanno crediti non assistiti da privilegio (si veda articolo sull’argomento dei privilegi) – non vengano soddisfatti, benchè ammessi al passivo.

A seguito della liquidazione dei beni del patrimonio del soggetto fallito, infatti, il curatore fallimentare redige un progetto di riparto – che verrà sottoposto all’esame dei creditori e del Giudice del fallimento – nel quale distribuisce l’attivo in base alla graduazione dei crediti prevista dalla legge.

ORDINE DEI PAGAMENTI NEL FALLIMENTO

Verranno pertanto, soddisfatti per primi i creditori fondiari ed ipotecari, quindi tutti gli altri creditori privilegiati nell’ordine previsto dal codice civile, e successivamente, se residua una parte di liquidità, i creditori chirografari.

Questi ultimi, tuttavia, rischiano di restare a bocca asciutta se il patrimonio del fallito è insufficiente.

Il nostro ordinamento, in ogni caso, consente loro di agire nei confronti dell’imprenditore fallito incapiente anche dopo la chiusura del fallimento, fino a totale soddisfacimento dei propri diritti.
Se questa possibilità avvantaggia i creditori, allo stesso tempo, però, costituisce un ostacolo per l’imprenditore che voglia avviare una nuova attività dopo il fallimento e che si trova, in tal modo, ad essere perennemente esposto per i debiti pregressi.

ART. 142 L.F.

Per superare il problema il nostro legislatore, nel 2006, con la riforma della legge fallimentare di cui al decreto legislativo 5/2006, ha modificato l’art. 142 della legge fallimentare, prevedendo, per l’imprenditore persona fisica fallito, che abbia tenuto un comportamento collaborativo e corretto nel corso della procedura, di “esdebitarsi”, cioè di liberarsi nei confronti dei creditori insoddisfatti.

Più in dettaglio, la norma prevede alcune condizioni perché il fallito sia ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

La prima condizione è di tipo soggettivo: il fallito può esdebitarsi solo se è un imprenditore individuale, dunque sono escluse le società, mentre sono ammessi al beneficio i soci illimitatamente responsabili delle società di persone falliti unitamente alla società.

Le altre condizioni riguardano, come anzidetto, il comportamento del fallito nel corso del fallimento; infatti, per essere ammesso al beneficio, egli deve:

  • aver cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  • non deve aver in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare  lo svolgimento della procedura;
  • non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non deve aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio;
  • infine, non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

ISTANZA DI ESDEBITAZIONE

Se ricorrono queste condizioni  il fallito può fare istanza di esdebitazione, al Tribunale competente per il fallimento entro un anno dalla chiusura della procedura concorsuale,  sempre che siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali.

Quest’ultima limitazione è stato oggetto di diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito; in ogni caso la Corte di Cassazione è concorde nel ritenere che è sufficiente che almeno una parte dei creditori concorsuali abbia ottenuto soddisfacimento, anche solo parziale, del proprio credito, dovendo essere ammessa l’esdebitazione pure nel caso di totale esclusione dei creditori chirografari (in tal senso Cass. 24214/2011 e da ultimo Cass. 16620/2016).

pubblicato il 22/11/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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