In più occasioni ci siamo occupati delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotte dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, successivamente modificata, che ha previsto le misure "dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti" e del "piano del consumatore".
Modalità e scopo delle procedure di esdebitazione
Ricordiamo che alla prima possono accedere coloro che svolgono attività di impresa, alla seconda i soggetti definibili "consumatori", i cui debiti, cioè, non derivano dallo svolgimento di attività imprenditoriale. Entrambe le procedure si svolgono sotto il controllo del Tribunale competente per territorio, con l’ausilio di un professionista abilitato (notaio, avvocato, commercialista) o di un Organismo di composizione della crisi autorizzato.
La finalità è quella di consentire a chi è onerato di debiti di pagare i creditori attraverso un piano di rientro che preveda sia la dilazione delle somme, sia la possibilità di definire ogni posizione a saldo e stralcio; entrambe le procedure, infatti, consentono al debitore di pagare i propri debiti anche parzialmente, a determinate condizioni e purché si rispettino gli impegni assunti con la proposta di accordo.
Omologazione del Tribunale
Ulteriore vantaggio collegato alle procedure di cui alla legge n. 3/2012 è la sospensione delle procedure esecutive, cioè dei pignoramenti, sia di quelli in corso che di quelli futuri, riguardanti i debiti oggetto del piano di rientro; ciò a patto che l’accordo venga omologato, cioè accettato dal Tribunale.
Il giudice omologa il piano quando:
- verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti;
- esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Ogni creditore può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano; in tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
Pignoramento della casa da parte della banca
A tal proposito riportiamo una recente sentenza del Tribunale di Bologna del 23 gennaio 2022, relativa ad un piano del consumatore presentato da un soggetto indebitato, a cui la banca aveva pignorato la casa acquistata grazie al mutuo concesso dalla stessa, a cui il mutuatario non era riuscito a far fronte a causa delle difficoltà economiche intervenute. Si tratta di un esempio concreto, reso purtroppo frequente dalle ripetute crisi economiche degli ultimi anni, che ha portato sempre più soggetti a fare ricorso alle procedure di esdebitazione.
Nel caso specifico, il soggetto indebitato aveva presentato un piano per il pagamento parziale dei debiti oggetto della procedura esecutiva immobiliare; il creditore ipotecario, cioè la banca, aveva contestato la proposta, ritenendola insoddisfacente. Nonostante ciò, il Tribunale di Bologna ha omologato il piano, ritenendo che "l’opposizione del creditore ipotecario rispetto a una proposta di piano che preveda il pagamento non integrale del credito ipotecario, dev’essere superata quando possa attestarsi che il piano consente al creditore ipotecario di ottenere una somma maggiore rispetto a quella ottenibile in caso di liquidazione coattiva del bene".
Convenienza del piano rispetto alla vendita forzata
La valutazione della convenienza del piano, aggiunge il Tribunale, rispetto all’alternativa liquidatoria ottenibile nella procedura di vendita forzata del bene ipotecato, può essere dimostrata raffrontando la somma proposta nel piano con il valore di perizia dell’immobile, abbattuto di una percentuale per vendita competitiva e decurtato di tutti gli oneri economici connessi alla procedura della vendita forzata.
Ulteriore precisazione è che il coinvolgimento dei fideiussori del debitore nell’esecuzione del piano comporta, al buon esito, anche la loro esdebitazione. La sentenza che abbiamo segnalato, seguita anche da altri tribunali italiani, conferma l’utilità e la convenienza del ricorso agli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, allo scopo di definire ogni pendenza con i creditori ed evitare l’espropriazione della casa e di altri beni di proprietà del debitore.