Nella prassi commerciale è frequente la previsione contrattuale della facoltà di nomina di un altro soggetto contraente, che diverrà l’effettivo titolare dei diritti e doveri negoziali.
Il motivo della successiva nomina è nell’esigenza di agevolare gli affari economici, consentendo la stipula anche a coloro che non vogliano comparire – per motivi legati alla propria posizione professionale o sociale - al momento della conclusione del contratto.
DICHIARAZIONE DI NOMINA
Si parla in tal caso di contratto “per persona da nominare”, riguardo al quale il codice civile, all’art. 1402, dispone che la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La legge stabilisce un termine per effettuare la nomina del terzo al fine di non protrarre troppo a lungo l’attesa della controparte e dare, quindi, certezza al rapporto giuridico.
ACCETTAZIONE DEL TERZO
La dichiarazione di nomina del terzo non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto, con la quale il terzo conferisce all’originario contraente il potere di stipulare in suo luogo.
E’ molto importante la forma prescritta dalla legge per la dichiarazione di nomina, la quale deve rivestire la stessa forma del contratto, così come essere sottoposta alle stesse regole di pubblicità.
Per comprendere meglio facciamo l’esempio di un contratto di compravendita immobiliare, nel quale il promissario acquirente si riservi la facoltà di nominare un terzo come acquirente definitivo; in tal caso, poiché la legge prevede l’obbligo della trascrizione del contratto che ha per oggetto un immobile nei pubblici registri tenuti presso le Agenzie del Territorio (Conservatorie dei registri immobiliari), anche la dichiarazione di nomina dovrà essere trascritta per essere validamente opponibile.
EFFETTO RETROATTIVO
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo è stato stipulato; la nomina, cioè, ha effetto retroattivo, in quanto l’accettazione del terzo ha valore di ratifica di quanto già stipulato dall’originario contraente.
Se, viceversa, la dichiarazione di nomina non è fatta validamente, perché non posta in essere nel termine stabilito, o perché non accompagnata dall’accettazione del terzo o dalla procura anteriore, il contratto produrrà i suoi effetti fra i contraenti originari.