L’Autorità garante della concorrenza e del mercato

La Costituzione italiana, all’art. 41, tutela la libertà d’iniziativa economica privata, ponendo limiti di ordine pubblico al suo esercizio, che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Anche il codice civile, nel libro V dedicato al lavoro, nel disciplinare l’attività d’impresa pone diversi limiti, tra i quali il divieto di atti di concorrenza sleale contenuto all’art. 2598 c.c., di cui ci siamo occupati in altro articolo, cui rinviamo per la trattazione specifica dell’argomento.

LIMITI ALL’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

Le finalità delle disposizioni limitative alla libertà d’iniziativa economica sono molteplici:

  • garantire il rispetto della legalità da parte delle imprese nello svolgimento della loro attività, che deve essere improntata il più possibile alla correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali;
  • far sì che il mercato non sia fortemente squilibrato a svantaggio delle imprese più piccole;
  • nei rapporti tra imprese e consumatori, lo scopo della normativa è quello di tutelare questi ultimi nella contrattazione, con la previsione di misure e strumenti giuridici a tutela dei loro diritti.

LEGGE 287/90

In quest’ottica è stata istituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 che detta “ Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

L’Autorità, comunemente detta “Antitrust”, è un ente amministrativo indipendente che ha sede a Roma, con poteri di controllo sulle imprese operanti nel mercato italiano e di accertamento delle violazioni previste dalle leggi in materia, con conseguente potere di applicare sanzioni amministrative ai soggetti che – a seguito di istruttoria svolta dalla stessa Autorità – hanno commesso infrazioni.

POTERI DELL’AUTORITA’ GARANTE

In particolare, l’Autorità esercita il proprio controllo nei settori della tutela della concorrenza e del mercato, del contrasto alle pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, della tutela alle imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa.

Essa, inoltre, vigila affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie e abusive, nel rispetto del dettato normativo contenuto nel Decreto legislativo n. 206 del 2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Consumo.

Inoltre, le competenze dell’Autorità comprendono anche:

  • la vigilanza sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo, la repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, l’applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti;
  • il potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi;
  • i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche.

L’ente, inoltre, ha il potere di attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità, attraverso l’esame delle pratiche commerciali e dell’assetto economico e sociale dell’impresa stessa.

PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’

Le decisioni dell’Autorità vengono prese a seguito di istruttoria dei casi volta per volta segnalati da privati cittadini, associazioni di consumatori e di categoria, così come da altri enti di controllo con i quali opera in rete, quali Consob, Banca d’Italia, Ivass ed altri.

Se, a seguito dell’istruttoria, il caso segnalato viene ritenuto infondato il procedimento viene archiviato; diversamente, se l’Autorità accerta violazioni nelle materie su cui essa vigila, emette un provvedimento con il quale, oltre ad inibire la pratica scorretta, può applicare sanzioni amministrative al soggetto che è incorso nell’infrazione.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni dell’Autorità vengono pubblicate su di un Bollettino settimanale, consultabile attraverso il sito Internet dell’Autorità, che riporta i provvedimenti adottati riguardanti intese, abusi di posizione dominante, concentrazioni, pratiche scorrette e pubblicità ingannevole e comparativa illecita, nonché le segnalazioni e le indagini conoscitive su settori economici.

Le decisioni assunte dall’Autorità possono essere impugnate dinanzi al T.A.R. Lazio per ottenerne l’annullamento; in appello si potrà presentare ricorso al Consiglio di Stato.

D.LGS. 3/2017

Si segnala, infine, la recente approvazione del Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, recante Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, pubblicato in G.U. n.15 del 19-1-2017.

In particolare l’art. 7 del decreto appena citato fa riferimento alle decisioni adottate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, disponendo che “ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non piu' soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato”.

VALIDITA’ DELLE DECISIONI NEI GIUDIZI DI RISARCIMENTO

Con tale norma, dunque, viene sancita l’efficacia di “giudicato” ai provvedimenti dell’Autorità, che potranno essere ritenuti validi dall’autorità giudiziaria nel giudizio di risarcimento danni intentato dal soggetto danneggiato dalla pratica commerciale sanzionata.

Nello specifico, al comma II dell’art. 7 si afferma che la decisione definitiva con cui una autorita' nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove.

pubblicato il 04/02/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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