Custodia dei beni pignorati

In diversi articoli ci siamo occupati del pignoramento dei beni, esaminando le modalità con cui è possibile espropriare i beni del debitore insolvente e i diversi tipi di procedure esecutive in relazione ai beni da pignorare, distinguendo tra pignoramento mobiliare ed immobiliare e, nell’ambito del primo, tra pignoramento di cose o di crediti di diversa natura o, ancora, di quote sociali.

Oggi vediamo cosa prevede la legge per la fase successiva al pignoramento ma che precede la vendita forzata del bene, sul cui ricavato il creditore potrà in seguito soddisfarsi.

PIGNORAMENTO MOBILIARE

E’ necessario ricordare brevemente che l’atto del pignoramento avviene, per i beni mobili, con l’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo in cui essi si trovano e con la redazione del verbale di pignoramento, nel quale i beni vengono descritti e valutati dall’ufficiale medesimo, che ingiunge al debitore di non disporne; durante l’accesso è necessaria la presenza del debitore – o eventualmente del terzo nella cui disponibilità si trovano i beni del debitore – mentre non è essenziale la presenza del creditore procedente, il quale può tuttavia chiedere di assistere alle operazioni, anche delegando a ciò il suo difensore in giudizio.

Una volta individuati i beni da pignorare l’ufficiale giudiziario li affida ad un “custode”, in attesa che  vengano trasferiti presso gli Istituti di vendite giudiziarie preposti alla vendita forzata, tramite pubblici incanti, cui oggi è possibile partecipare anche telematicamente, consultando i siti on line degli Istituti incaricati dai giudici.

Vediamo chi può essere nominato custode e quali gli obblighi su di lui incombenti.

ART. 521 C.P.C.

L’art. 521 del codice di procedura civile dispone che non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore; il consenso a cui la norma si riferisce deve sempre essere anteriore alla nomina e può essere espresso o tacito, ipotesi – quest’ultima – che si verifica quando il creditore o il debitore, presenti al pignoramento, non si oppongono alla nomina.

Può essere nominato custode colui che ha compiuto la maggiore età ed è capace di agire. L'accettazione da parte di chi è nominato custode avviene mediante sottoscrizione del processo verbale.

Il custode, una volta accettata la nomina, deve seguire le direttive impartite dall'ufficiale giudiziario per la conservazione dei beni pignorati, non può utilizzare le cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice, deve rendere il conto in caso di beni fruttiferi, esercitando la custodia usando la diligenza del buon padre di famiglia.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

Quando e' depositata l'istanza di vendita dei beni, da parte del creditore procedente, il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'Istituto di vendita, che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilita'.

Le persone incaricate dall'Istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'Istituto puo' chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Nel caso di pignoramento che ha per oggetto beni immobili il pignoramento non avviene con la redazione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario ma con la semplice notifica, da parte del creditore procedente al debitore, dell’atto di pignoramento, che avrà efficacia “erga omnes” – cioè anche  nei confronti dei terzi – con la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari tenuti presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio.

Nell’atto di pignoramento al debitore viene ingiunto di astenersi dal sottrarre l’immobile pignorato alla garanzia del credito per cui si agisce ed egli diviene custode del bene.

ART. 559 C.P.C.

A tal proposito l’art. 559 c.p.c. dispone che col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso; su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore, ipotesi che si verifica sempre se l’immobile non sia occupato dal debitore.

NOMINA DEL DEBITORE O DI TERZO

La regola, pertanto, è che il debitore, proprietario dell’immobile pignorato, venga nominato custode se lo occupa stabilmente; diversamente, il giudice può nominare una persona diversa, così come provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti, che sono gli stessi elencati all’art. 521 c.p.c.

A seguito della notifica dell’atto di pignoramento sarà cura del creditore iscrivere a ruolo la procedura esecutiva, presso il Tribunale del luogo dove ha sede l’immobile pignorato; dopo aver eseguito alcuni adempimenti preliminari (deposito della certificazione ipocatastale ventennale e avviso ai creditori titolari di privilegi risultanti sugli immobili pignorati) il creditore procedente dovrà depositare al Giudice dell’Esecuzione l’istanza di vendita dell’immobile pignorato.

In questa fase il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto preposto alla vendita giudiziaria del bene.

DELEGATO ALLA VENDITA O ISTITUTO VENDITE

Se, pertanto, nella fase iniziale del pignoramento immobiliare la custodia è affidata per lo più al debitore, nel momento in cui viene nominato il delegato alla vendita del bene – solitamente un notaio – la custodia viene affidata a quest’ultimo o, nei casi di impossibilità del delegato – all’Istituto autorizzato a curare la vendita all’asta del bene.

pubblicato il 29/01/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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