Prescrizione decennale per i diritti accertati con sentenza passata in giudicato

In un precedente articolo abbiamo trattato l’argomento della “prescrizione”, considerando gli effetti che la legge collega al mancato esercizio dei diritti per un certo periodo di tempo.
Si è anche visto come i diritti, a seconda della loro natura, hanno tempi di prescrizione diversi – variando da un massimo di 10 anni ad un minimo di pochi mesi - ed, in alcuni casi, sono addirittura imprescrittibili.

Oggi ci soffermiamo, in particolare, su di un importante effetto che la legge attribuisce al passaggio in giudicato della sentenza con la quale vengono accertati diritti controversi soggetti a prescrizioni brevi.

PRESCRIZIONI BREVI

Prima di affrontare l’argomento ricordiamo che tra le prescrizioni brevi il codice civile annovera il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito altrui, soggetto al termine prescrizionale di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, così come il diritto al risarcimento derivante dalla circolazione dei veicoli che si prescrive in generale nel più breve termine di 2 anni.
Altre prescrizioni nel termine breve di 5 anni riguardano le annualità delle rendite perpetue e dei vitalizi, i corrispettivi delle locazioni, gli interessi, i trattamenti di fine rapporto dovuti in caso di scioglimento del contratto di lavoro.

Nel termine di 1 anno si prescrivono il diritto del mediatore alla provvigione, come i diritti derivanti dai contratti di trasporto e spedizione, il diritto delle compagnie assicurative a riscuotere i premi, mentre nell’assicurazione per la r.c.a. il diritto del danneggiato a chiedere il risarcimento dei danni all’assicuratore si prescrive in 2 anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso l’azione giudiziaria.

ART. 2953 C.C.

Fatta questa opportuna premessa veniamo ora all’esame dell’art. 2953 del codice civile, secondo cui “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

Si tratta di una norma molto importante, perché allunga notevolmente i tempi per tutelare i propri diritti, soprattutto con riferimento alle prescrizioni per le quali la legge dispone termini ristretti.

ESEMPIO DEL T.F.R.

Per chiarire la portata della norma, facciamo l’esempio del diritto al pagamento del t.f.r. da parte del lavoratore licenziato: l’art. 2948 n. 5 c.c. assoggetta il relativo diritto al termine di prescrizione di 5 anni, entro il quale il lavoratore deve richiedere al datore il pagamento dell’indennità.

Se tale diritto, a seguito di ricorso giudiziale, viene accertato dal Tribunale con sentenza di condanna passata in giudicato – cioè non più impugnabile – esso potrà essere fatto valere entro il più lungo termine di 10 anni, che decorrerà dal deposito della sentenza medesima.

Se dunque, rimanendo all’esempio già fatto, il datore di lavoro continui a non pagare anche dopo la condanna, il lavoratore potrà agire esecutivamente nei suoi confronti per altri 10 anni, fino alla soddisfazione del proprio diritto; allo stesso modo egli potrà accedere a tutte le misure previste dalla legge per la copertura dell’indennità di fine rapporto, come il Fondo di Garanzia presso l’INPS per i lavoratori dipendenti.

PRESCRIZIONI PRESUNTIVE

L’effetto di allungamento della prescrizione riguarda tutte le prescrizioni più brevi dei dieci anni, termine di prescrizione ordinaria; secondo la comune interpretazione, pertanto, esso si estende anche alle prescrizioni “presuntive”, così definite in quanto si riferiscono a casi in cui il legislatore, passato un breve lasso di tempo, presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto si sia estinto.

Tra di esse, ricordiamo la prescrizione di 1 anno per la retribuzione delle lezioni ad ore o a giorni o mesi impartite dagli insegnanti, per le retribuzioni delle prestazioni lavorative in genere non superiori al mese, dei commercianti per il pagamento delle merci vendute al dettaglio, dei farmacisti per il prezzo dei medicinali.

Altre prescrizioni presuntive, soggette al termine di 3 anni, attengono al diritto del prestatore di lavoro subordinato al pagamento delle prestazioni lavorative superiori al mese, dei professionisti e dei notai per il loro onorario ed il rimborso delle spese anticipate, degli insegnanti per le lezioni impartite per periodi superiori al mese.

Anche per questi ultimi diritti, dunque, vale la regola anzidetta, per cui la sentenza di condanna al pagamento delle somme spettanti all’avente diritto comporta una trasformazione della prescrizione da breve e presuntiva a decennale.

pubblicato il 24/02/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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