Del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, contenente "disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, abbiamo trattato in altro articolo, soffermandoci in particolare sulle norme relative alla soppressione della società Equitalia ed alla istituzione di un nuovo ente di riscossione a partire dal 1 luglio 2017.
LEGGE 225/2016
La conversione del decreto, avvenuta con la legge 225/2016, ha apportato alcune modifiche alle iniziali previsioni, soprattutto per quel che riguarda la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali già emesse.
Vediamo ora, considerato l’avvicinarsi delle scadenze previste dalla legge, cosa dovranno aspettarsi molti contribuenti da qui ai prossimi mesi.
SGRAVIO DI SANZIONI ED INTERESSI DI MORA
Innanzitutto va ricordato che la legge prevede la possibilità, per i soggetti nei confronti dei quali vi siano iscrizioni a ruolo di cartelle esattoriali dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, di ottenere lo sgravio delle sanzioni e degli interessi di mora applicati per il ritardo e l’omesso pagamento del tributo, mentre, per quel che riguarda le multe stradali – che inizialmente sembrano non dover rientrare nel provvedimento – lo sgravio riguarda gli interessi di mora e le ulteriori maggiorazioni.
Ciò significa che, a seguito dell’adesione all’agevolazione da parte del contribuente nelle modalità che preciseremo in seguito, dovrà essere pagata solo la sorte capitale e gli interessi legali, oltre alle spese di notifica in caso di cartella esattoriale già notificata.
Si tratta di un’agevolazione non di poco conto, visto che, in alcuni casi, tra sanzioni ed interessi di mora, l’importo complessivo iscritto a ruolo può essere maggiorato anche del 30% e oltre rispetto alla somma dovuta.
LETTERA DI EQUITALIA
Come anticipato, le disposizioni in esame riguardano sia le cartelle esattoriali già notificate, sia i tributi iscritti a ruolo ma non ancora notificati; in quest’ultimo caso, poiché il contribuente non ha conoscenza degli importi a lui addebitati, la legge prevede che la società Equitalia invii, entro il 28 febbraio 2017, una lettera nella quale sono indicati gli importi iscritti a ruolo.
Anche chi ha già in corso precedenti rateizzazioni può usufruire dell’agevolazione, purchè abbia regolarmente pagato le rate fino a dicembre 2016.
INVIO DEL MODULO DI ADESIONE
La seconda scadenza da annotare è quella del 31 marzo 2017, data entro la quale è possibile chiedere l’agevolazione, compilando ed inviando on line (o consegnando a mano) agli indirizzi reperibili sul sito di Equitalia la “ Dichiarazione di adesione alle Definizione agevolata”, scaricando il modulo DA1 dal sito wwww.gruppoequitalia.it.
Nella suddetta istanza dovranno essere indicate le somme per cui si chiede l’agevolazione, specificando il numero di ruolo del tributo – desumibile dalla lettera inviata da Equitalia o dalle cartelle notificate – nonché, nell’ipotesi in cui in una cartella siano compresi più tributi, per quale di essi si vuole ottenere l’agevolazione.
POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE
Bisogna, inoltre, indicare, se si chiede anche la rateizzazione del pagamento, il numero di rate in cui verranno frazionate le somme; si va da un minimo di due rate ad un massimo di 5, a partire da luglio 2017 per finire a luglio 2018.
In caso di pagamento in un’unica soluzione questo dovrà essere effettuato nel mese di luglio 2017; nelle altre ipotesi verrà applicato un tasso d’interesse del 4,5% su base annua a partire dal 1 agosto 2017.
Nella richiesta potranno essere indicate, inoltre, le modalità di pagamento; in mancanza Equitalia invierà i bollettini di pagamento all’indirizzo indicato entro il 31 maggio 2017, termine entro il quale, in ogni caso, verranno comunicate al contribuente le somme dovute in base alla dichiarazione di adesione inviata.
RINUNCIA ALLE AZIONI CONTRO EQUITALIA
Presupposto per la definizione agevolata è che non vi siano controversie in corso con Equitalia – cioè giudizi di opposizione a cartelle esattoriali – aventi per oggetto le iscrizioni a ruolo per cui si chiede la definizione; in caso contrario il soggetto che vuole ottenere lo sgravio delle sanzioni dovrà rinunciare alle azioni promosse, impegnandosi a farlo con apposita dichiarazione da inserire nel modulo anzidetto.
SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI
Ulteriore effetto dell’adesione all’agevolazione è la sospensione di tutte le procedure esecutive (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi) avviati dagli enti creditori nei confronti dei contribuenti morosi; va segnalato, tuttavia, che il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata concordata con la definizione agevolata comporterà la perdita del beneficio di legge per l’intero importo iscritto a ruolo e la ripresa delle azioni esecutive intraprese dall’ente.