Nel nostro ordinamento tutti i diritti civili sono soggetti a prescrizione, fatta eccezione per alcuni imprescrittibili, che possono essere sempre esercitati: si tratta, in particolare, dei diritti indisponibili, che riguardano la personalità e lo status giuridico dei soggetti, e altri previsti espressamente dalla legge. Lo scopo della prescrizione è quello di dare certezza ai diritti, il cui esercizio è consentito entro un certo periodo, decorso il quale, senza che il titolare del diritto lo eserciti, esso si considera decaduto, salvo gli atti interruttivi della prescrizione di cui parleremo in seguito.
Termini di prescrizione
Il codice civile distingue tra prescrizioni ordinarie, brevi e presuntive; nel primo caso si applica la disciplina generale e la prescrizione si compie con il decorso di 10 anni a partire dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Rientrano tra i diritti soggetti a prescrizione ordinaria i diritti di credito in generale, cioè le obbligazioni che danno diritto a ottenere il pagamento di una somma.
Tra le prescrizioni brevi rientra il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito altrui, soggetto al termine di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, così come il diritto al risarcimento derivante dalla circolazione dei veicoli che si prescrive nel più breve termine di 2 anni, con qualche deroga nel caso in cui la condotta lesiva integri reato. Altre prescrizioni nel termine breve di 5 anni: le annualità delle rendite perpetue e dei vitalizi, i corrispettivi delle locazioni, gli interessi, i trattamenti di fine rapporto. Nel termine di 1 anno si prescrivono il diritto del mediatore alla provvigione, come i diritti derivanti dai contratti di trasporto e spedizione, il diritto delle compagnie assicurative a riscuotere i premi.
Prescrizioni presuntive
Le prescrizioni presuntive sono così definite in quanto si riferiscono a casi in cui il legislatore, passato un breve lasso di tempo, presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto si sia estinto. Alcune ipotesi di prescrizioni presuntive: 1 anno per la retribuzione delle lezioni ad ore o a giorni o mesi impartite dagli insegnanti, per le retribuzioni delle prestazioni lavorative in genere non superiori al mese, dei commercianti per il pagamento delle merci vendute al dettaglio, dei farmacisti per il prezzo dei medicinali. Si prescrivono presuntivamente in 3 anni il diritto del prestatore di lavoro subordinato al pagamento delle prestazioni lavorative superiori al mese, dei professionisti e dei notai per il loro onorario e il rimborso delle spese anticipate, degli insegnanti per le lezioni impartite per periodi superiori al mese.
Estinzione del diritto e interruzione della prescrizione
In tutti i casi riportati, come negli altri previsti dalla legge, il decorso del termine di prescrizione senza che il diritto sia stato esercitato lo fa estinguere; la conseguenza è che l’esercizio di un diritto, anche in sede giudiziaria, oltre il termine di prescrizione, libera il debitore dall’obbligo di eseguire la propria prestazione nei confronti del creditore. Al fine di evitare il decorso della prescrizione, occorrono atti che manifestino la volontà di far valere il diritto; tra questi le lettere di diffida che invitano la controparte ad adempiere la prestazione richiesta, le notifiche di atti giudiziari, gli accordi scritti, i verbali dei pubblici ufficiali, ma anche l’espresso riconoscimento del debito da parte di chi deve eseguire la prestazione dovuta.
Iscrizione di ipoteca
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 14213/2022, chiarisce che tra gli atti interruttivi della prescrizione non può farsi rientrare l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, poiché tale atto, anche se conoscibile attraverso la consultazione dei pubblici registri, tuttavia, non è espressamente diretto al debitore. Il caso esaminato dalla Corte riguardava la richiesta di pagamento di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate; di una parte di esse il debitore (rectius, il curatore del fallimento del debitore) aveva eccepito la prescrizione, eccezione contestata dall’agente di riscossione sul presupposto che era intervenuta, prima del decorso del termine, l’iscrizione di ipoteca sui beni del soggetto insolvente.
Principio giurisprudenziale
La Cassazione, nel respingere il ricorso dell’Agenzia delle entrate, afferma il principio secondo cui "la mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile (ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile".
Le cartelle esattoriali non notificate nel termine di prescrizione, pertanto, che nel caso specifico era di 5 anni, sono state considerate prescritte pur se sulla base delle stesse l’Agenzia aveva precedentemente iscritto ipoteca sui beni del debitore.