L’apertura della successione ereditaria, alla morte di un soggetto, lascia ai cosiddetti "chiamati all’eredità", cioè a coloro che hanno il diritto di succedere, la scelta se accettare o rinunziare all’eredità, oppure accettare con beneficio d’inventario.
Termine e modi di accettazione
Per quanto riguarda l’accettazione, l’art. 480 del codice civile stabilisce un termine di dieci anni dalla morte del de cuius, entro il quale il chiamato all’eredità può accettarla; decorso tale termine il relativo diritto si prescrive e l’eredità si intendono rinunziati. L’accettazione dell’eredità può essere fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che dovranno essere registrati nel registro delle successioni e, se riferiti a beni immobili, andranno annotati nei pubblici registri immobiliari.
Accettazione tacita
Comportano accettazione dell’eredità anche atti dispositivi del patrimonio del defunto, attraverso i quali l’erede dimostri la volontà di accettare: in tal caso si parla di accettazione "tacita", per significare che il consenso all’accettazione è desumibile dal comportamento univoco dell’erede. Tra questi, a titolo esemplificativo, possono farsi rientrare gli atti di compravendita dei beni ereditari, le disposizioni di pagamento (prelievi, bonifici, etc.), le donazioni con denaro facente parte del patrimonio ereditario.
Atti conservativi del patrimonio
A differenza degli atti dispositivi, gli atti conservativi del patrimonio, cioè quelli finalizzati a evitare il depauperamento del patrimonio, quindi a mantenerlo invariato, ma anche a incrementarlo, non comportano automaticamente accettazione dell’eredità; essi, infatti, sono espressione di un potere gestorio del chiamato (non ancora erede) all’eredità, nel periodo in cui questa risulta giacente, cioè non ancora accettata da alcuno degli eredi. Tra questi atti possono farsi rientrare, ad esempio, il mantenimento dei contratti di locazione dei beni ereditari e la riscossione dei relativi canoni, la manutenzione ordinaria dei beni stessi e in generale tutte le attività necessarie ad amministrare il patrimonio ereditario.
Cartelle esattoriali per debiti del defunto
Può accadere che, dopo la morte del de cuius, gli eredi ricevano la notifica di una o più cartelle esattoriali; il ritiro dell’atto notificato e l’eventuale opposizione alla cartella comportano accettazione? Vediamo cosa afferma la giurisprudenza a riguardo.
Secondo la Corte di Cassazione, qualora i chiamati all’eredità impugnino un atto di accertamento emesso nei loro confronti in qualità di eredi dell’originario debitore, senza contestare l’assunzione di tale qualità, ma censurando nel merito l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che essi abbiano posto in essere un’attività che non è altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, atteso che tale comportamento esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario (fra tutte, ordinanza n. 23989/2020).
A diverse conclusioni la Suprema Corte giunge riguardo al semplice ritiro, da parte del chiamato all’eredità, della notifica della cartella: tale atto, infatti, non comporta accettazione dell’eredità, come pure la costituzione nel giudizio di opposizione ai soli fini di contestare la propria legittimazione, ad esempio per eccepire di aver rinunziato all’eredità oppure di aver accettato con beneficio d’inventario (ordinanza n. 10387/2022).
Effetti dell’opposizione alla cartella
La differenza sta nel fatto che, nel primo caso, vi è contestazione nel merito, cioè sull’oggetto della cartella esattoriale, ad esempio sulla prescrizione del diritto dell’amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento, oppure sugli importi indicati nella cartella; questo tipo di contestazione comporta, secondo la Cassazione, una accettazione tacita dell’eredità. L’opposizione fatta per contestare la propria legittimazione, ad esempio dichiarando di aver rinunciato o di aver accettato con beneficio d’inventario, oppure di essere in procinto di farlo, come pure contestando la qualità di chiamato all’eredità, non comporta invece accettazione, trattandosi di mera attività difensiva.