Il conto corrente di base

Con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, in attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, entra in vigore il conto corrente “di base” che gli Istituti di credito saranno tenuti ad adottare, a partire dal 14 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Il provvedimento stabilisce che tutti i soggetti - denominati dal decreto “consumatori” - soggiornanti legalmente nell'Unione europea, compresi i senza fissa dimora e i richiedenti asilo, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dal decreto.

L'apertura del conto di base non può essere condizionata all'acquisto di servizi accessori o di azioni della banca emittente, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela.

CANONE ANNUO OMNICOMPRENSIVO

Caratteristica del conto base è quella di includere, a fronte di un canone annuale omnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese, numero che sarà definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; in ogni caso le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base devono comprendere almeno quelli elencati nell'allegato A al provvedimento legislativo.

L’allegato elenca le operazioni e servizi “di base”, appunto, che la banca o altro istituto autorizzato dovrà consentire al titolare del conto base.

OPERAZIONI E SERVIZI DI BASE

Essi sono:

  • apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
  • accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);
  • prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;
  • emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; addebiti diretti;
  • operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online;
  • bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online.

Per questo tipo di operazioni non potranno essere addebitate spese aggiuntive, oltre al canone omnicomprensivo; d’altra parte sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito ne' sconfinamenti.

DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso del consumatore deve essere sempre garantito, mentre i casi di recesso della banca devono rientrare in quelli sono espressamente elencati dal decreto.

Si tratta delle ipotesi in cui il consumatore:

  • ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;
  • alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi; 
  • l'accesso al conto di base è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
  • il consumatore non soggiorna più legalmente nell'Unione europea; il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A.
pubblicato il 13/04/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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