Nuove sanzioni per i dirigenti corrotti

Nel nostro codice civile, al libro V dedicato al lavoro, titolo XI, vi sono alcune norme che, apparentemente estranee alla disciplina civilistica, riguardano i cosiddetti reati societari, commessi cioè nello svolgimento di attività imprenditoriale.

Proprio l’ambito di riferimento, quello delle società e consorzi, giustifica l’inserimento degli artt. 2621 ss nel codice civile, subito dopo la disciplina delle società.

CONDOTTE ILLECITE DEI DIRIGENTI SOCIETARI

Le norme colpiscono alcune condotte penalmente rilevanti poste in essere da amministratori, dirigenti ed in generale da coloro che svolgono funzioni ai vertici delle società, quali quelle integranti l’illecito di false comunicazioni sociali, operazioni illecite commesse dagli amministratori sugli utili e sulle quote sociali, reati omissivi quale l’omessa convocazione di assemblea o mancato deposito di bilanci e altri documenti previsti dalla legge.

Un illecito particolarmente odioso, purtroppo largamente diffuso nel tessuto economico italiano, è quello della “corruzione tra privati”, previsto all’art. 2635 c.c..

Proprio questa norma è stata oggetto di una recente riforma, introdotta dal decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, pubblicata in GU n.75 del 30-3-2017, in vigore dal 14/04/2017, che ha apportato modifiche al titolo XI del codice civile.

LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il nostro legislatore, nel dare attuazione ad una direttiva comunitaria in materia di lotta alla corruzione nel settore privato, ha ampliato la casistica degli illeciti societari, in primo luogo estendendo le sanzioni previste nel titolo XI, oltre che alle società ed ai consorzi, anche ad “altri enti privati”, come detta la nuova rubrica del titolo; dunque non solo società ma anche associazioni, fondazioni ed enti a scopo non lucrativo che, contrariamente agli scopi sociali, molto spesso vengono amministrate per fini di arricchimento personale o utilizzate al solo scopo di “rastrellare” fondi comunitari.

Come si diceva, un’importante modifica riguarda l’art. 2635, che sanziona la corruzione tra privati, cioè l’illecito commesso da dirigenti, amministratori, liquidatori ed altre figure apicali, i quali, a seguito della dazione o altra promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti inerenti il loro ufficio, cagionando un danno alla società.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Accanto a questa previsione, il decreto legislativo in esame aggiunge la condotta di coloro che, nella predetta qualità ma anche di chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse, “sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà”.

La novità è data dalla previsione della pena anche per gli atti volti esclusivamente a “sollecitare” la consegna di denaro, pur se la consegna non è poi avvenuta, così come a sanzionare la condotta illecita a prescindere dal risultato che si voleva ottenere.

La sanzione prevista è la reclusione da uno a tre anni, che si applica anche ai corruttori, cioè coloro che promettono, offro o danno denaro ai dirigenti.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

La riforma, inoltre, introduce l’articolo 2635-bis del codice civile, che punisce la “istigazione alla corruzione tra privati”, prevedendo che “chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”.

Con la norma predetta, dunque, che si caratterizza per il fatto che la condotta del corruttore non viene corrisposta dal soggetto passivo, il quale non accetta l’offerta di denaro o altra utilità, viene sanzionata anche l’istigazione alla corruzione, seppure con una pena inferiore rispetto al reato precedente.

INTERDIZIONE DAGLI UFFICI DIRETTIVI

Infine, il decreto ha inserito nel codice civile anche l’articolo 2635-te, disponendo, per i reati suddetti, l’applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

pubblicato il 10/04/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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