Di recente la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 8104/2017, si è occupata di un caso in cui un soggetto, che aveva acquistato l’abitazione godendo delle agevolazioni “prima casa”, l’aveva trasferita alla moglie prima del decorso del quinquennio dall’acquisto, in base agli accordi presi in sede di separazione consensuale.
AGEVOLAZIONI FISCALI E REQUISITI
Ricordiamo che chi acquista la proprietà o altro diritto reale di godimento come “prima casa” da adibire ad abitazione principale gode di alcune agevolazioni fiscali, quali l’applicazione dell’imposta di registro al 2% e dell’IVA in misura ridotta e dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa anziché in percentuale al valore catastale dell’immobile.
Tra i vari requisiti per beneficiare dell’agevolazione, la legge prevede che la casa acquistata con i benefici fiscali non possa essere venduta prima del decorso di cinque anni dal rogito; dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, tuttavia, non vi è alcuna decadenza se entro un anno si acquista un nuovo immobile con gli stessi benefici.
La mancanza – o il venir meno – di tali requisiti comporta la decadenza dai benefici fiscali, a seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
E’, tuttavia, possibile proporre opposizione all’avviso notificato dall’amministrazione finanziaria, invocando l’esimente della “forza maggiore”, cioè di una causa imprevedibile e non imputabile al contribuente, che abbia fatto venir meno uno o più dei requisiti di legge (per la casistica si rinvia all’articolo sulla “perdita dei benefici prima casa”).
IL CASO
L’Agenzia delle Entrate, nel caso oggi in esame, rilevata la cessione del bene dal marito alla moglie, sulla scorta delle risultanze dell’ufficio del registro immobiliare, notificava al soggetto cedente avviso di pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e di registro oggetto dell’agevolazione, ritenendo che non vi fossero più i presupposti per goderne.
Avverso il predetto avviso di pagamento il cedente proponeva opposizione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso; su impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione di primo grado, dando ragione al contribuente.
Su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’amministrazione, chiarisce alcuni importanti principi.
LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
Innanzitutto la Corte afferma, anche alla luce di precedenti pronunce, che le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro, relative a beni mobili o immobili, non sono nè legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, allo spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.
Le cessioni eseguite in sede di separazione tra coniugi, dunque, non possono essere intese alla stregua di ordinari atti di compravendita o donazione, in quanto rispondono all’esigenza di bilanciare gli interessi dei coniugi e regolare i reciproci rapporti.
Sempre secondo la Corte, inoltre, la ratio della norma di cui all’art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, che prevede l’esenzione relativa a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va individuata nel favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi; pertanto non può farsi derivare la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione, in quanto il legislatore ha inteso disciplinare gli accordi presi in tale contesto in modo tale che da essi non derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli per il contribuente.
Nessuna sanzione, dunque, per i trasferimenti avvenuti prima del quinquennio se compiuti in ottemperanza ad accordi di separazione, non soltanto giudiziale ma, alla luce della sentenza in esame, anche in caso di separazione consensuale.