A tutti capita, per le più svariate ragioni, di avere necessità di “costituire in mora” un altro soggetto, che si sia reso responsabile di danni cagionati a chi si ritiene leso nei propri diritti.
E’ noto come il primo passo per far valere le proprie ragioni sia quello di scrivere una lettera al soggetto responsabile, contestando il fatto che ha cagionato il danno e chiedendo il risarcimento, con invito a cessare il comportamento lesivo; la lettera in questione è, appunto, detta “costituzione in mora”, in quanto si intima al debitore di adempiere all’obbligo di legge, prima di procedere all’azione giudiziaria.
REQUISITI DELLA COSTITUZIONE IN MORA
L’atto di messa in mora è necessario, oltre che per consentire al soggetto inadempiente di rimediare e risolvere bonariamente la controversia, anche ai fini interruttivi della prescrizione e della decorrenza degli interessi di mora.
Vediamo, dunque, quali sono i requisiti richiesti dalla legge perché l’atto di costituzione in mora possa ritenersi valido ed efficace per le predette finalità.
LA CASSAZIONE SULL’ARGOMENTO
A tal proposito consideriamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 16465/2017, si è occupata di un caso in cui una società aveva inviato al proprietario di un locale attiguo una lettera, contestando delle infiltrazioni ed invitandolo ad un incontro risolutivo, previa valutazione dei danni.
La Corte d’appello aveva ritenuto che tale missiva non avesse i requisiti idonei ad interrompere la prescrizione per l’azione di risarcimento danni, che era stata, pertanto, rigettata.
ASSENZA DI PARTICOLARI FORMALITA’
Ribaltando la decisione della Corte territoriale la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale l’atto di costituzione in mora non richiede particolari formalità, purchè sia fatto per iscritto, portato adeguatamente a conoscenza del destinatario (a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, notifica giudiziaria) e “contenga oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest’ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015)”.
FORMA SCRITTA E CONTENUTO
Alla luce di tale principio deve ritenersi, pertanto, che non sia necessario l’uso di particolari formule (quali, ad esempio, l’espressione “valga la presente quale formale messa in mora”) né la specificazione esatta dell’ammontare del danno, purchè sia individuato esattamente soggetto ed oggetto della domanda, che deve consistere nella richiesta di adempimento o risarcimento del danno.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che sussistessero tutti gli elementi predetti. Nella missiva, infatti, era stato specificato quale fosse l’evento dannoso e quali erano le cause che lo avevano determinato, nonché il fatto che era imputabile alla condotta della società costruttrice; era stata invitata la società costruttrice a prendere contatto con la società acquirente al fine di effettuare un riscontro dei danni e verificare se vi era la possibilità di addivenire a una soluzione conciliativa della vertenza; era stata avvisata la società costruttrice che in difetto la società acquirente si sarebbe rivolta all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.