Aspetto architettonico dell’edificio: rilevano anche le facciate interne

Al fine di valutare il pregiudizio all’aspetto architettonico, non ha rilevanza la distinzione fra la facciata principale e le altre facciate dell'edificio, in quanto, nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico; la facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione VI sez. civile con sentenza n. 16258 del 28 giugno 2017; nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte il proprietario dell’ultimo piano di un edificio in condominio si era sentito condannare, in appello, alla rimozione del fabbricato costruito sul terrazzo – consistente in una tettoia a copertura di un angolo cottura – in quanto giudicato, dagli altri condomini, lesivo dell’aspetto architettonico del palazzo.

A tal proposito la Cassazione distingue tra decoro architettonico, oggetto di disciplina agli artt. 1120 comma 4, 1121 comma 1 c.c e 1122 bis c.c., ed aspetto architettonico, cui sottende il concetto di sopraelevazione indicato all’art. 1127 comma 3 c.c. quale limite alla sopraelevazione; con esso si intende che l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore.

LIMITI ALLA SOPRAELEVAZIONE

L’art. 1127, infatti, sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche ovvero dall’aspetto architettonico dell’edificio, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di luce ed aria per i piani sottostanti.
Riguardo all’aspetto architettonico, precisa la Suprema Corte, non rileva la distinzione tra facciata esterna ed interna dell’edificio, che vanno considerate nel loro insieme per l’individuazione dello stile del fabbricato.

Si tratta di un’importante affermazione che consentirà, in sede di assemblea condominiale, agli amministratori ed ai singoli condomini di impedire la costruzione di opere che compromettono l’estetica dello stabile, anche nel caso in cui siano realizzate sulla facciata interna, in cortili non visibili all’esterno o in parti comunque non visibili dalla strada.

DANNO ECONOMICO

La Corte, infine, precisa che la costruzione di manufatti che alteri tale aspetto complessivo, oltre a dover essere rimossa, può dare luogo al diritto del condominio al risarcimento dei danni per compromissione del pregio estetico dell’edificio, che si traduce in un danno economico per i condòmini lesi.

Si tratta di un danno che, in sede processuale, dovrà essere valutato da un esperto, che terrà conto di parametri non solo estetici ma anche strutturali, al fine della quantificazione dei lavori necessari al ripristino della situazione originaria.

pubblicato il 08/09/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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