Entra in vigore il giorno 29/08/2017 la legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14-8-2017, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori.
LEGGE 124/2017
La legge, oltre ad apportare modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, introducendo nuovi obblighi per le compagnie assicurative e per gli intermediari (agenti e subagenti) relativamente alla contrattazione delle polizze ed alla fissazione dei premi assicurativi, prevede nuove regole per la quantificazione del danno a seguito di sinistri stradali e per l’efficacia di alcune circostanze probatorie nei giudizi di risarcimento.
Ci soffermiamo oggi su quest’ultima parte, considerando in sintesi le novità contenute nel provvedimento legislativo.
TERMINI PER LE PROVE TESTIMONIALI
In primo luogo la legge introduce una stretta alle dichiarazioni testimoniali nei contenziosi relativi a sinistri con soli danni a cose, nei quali, cioè, le persone coinvolte non hanno subito lesioni personali; l’obiettivo del legislatore è quello di impedire – da parte del danneggiato – il ricorso a falsi testimoni, figure tutt'altro che infrequenti in questo tipo di giudizi.
A tal fine la legge 124/2017 dispone in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.
In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; l'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.
INAMMISSIBILITA’ E SEGNALAZIONE ALLA PROCURA
Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita' di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta; inoltre, in caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita' innanzi descritte, salvo che ritenga comprovata l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione.
A conferma dell’intenzione del legislatore di sanzionare il fenomeno della falsa testimonianza nei sinistri stradali la legge dispone ancora che per l'accertamento della responsabilita' e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in piu' di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri; ciò fatta eccezione per gli ufficiali e gli agenti di polizia chiamati a testimoniare.
SCATOLE NERE
Se, dunque, da una parte sarà più difficile utilizzare la prova testimoniale nei contenziosi relativi a sinistri stradali, almeno per quelli cui sono derivati danni a sole cose, per altro verso la legge spinge verso l’installazione, sui veicoli, delle cosiddette “scatole nere”, dispositivi elettronici che consentono di localizzare il veicolo oltre che di calcolare la velocità di percorrenza ed il chilometraggio.
La legge in esame, infatti, dispone che quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite dal medesimo provvedimento, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Le risultanze delle scatole nere saranno inoltre a disposizione delle parti, che potranno fare richiesta di consultazione dei dati da esse ricavati.
PROVIDER DI TELEMATICA ASSICURATIVA
Quanto alle modalità di installazione e funzionamento la legge stabilisce che l'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi.
Si va, così, nella direzione dell’obbligatorietà dell’installazione delle scatole nere sui veicoli, sia da parte delle imprese costruttrici che dei singoli automobilisti, che potranno contare sull’ausilio di una tecnologia sempre più all’avanguardia, anche per quanto riguarda le risultanze probatorie nelle controversie stradali.