Con l’espressione “agevolazioni casa sicura” si fa riferimento alla normativa contenuta nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, che prevede detrazioni fiscali per chiunque voglia mettere in sicurezza la propria abitazione contro il rischio sismico.
Le norme in questione sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2017 fino al 31 dicembre 2021, termine entro il quale possono essere realizzati i lavori di ristrutturazione edilizia detraibili.
Vediamo cosa prevede la legge e quali sono le novità.
AMMONTARE DELLA SPESA
Innanzitutto le detrazioni fiscali spettano per lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza di singole abitazioni, edifici condominiali e immobili destinati ad attività produttive, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare, per ciascun anno.
ZONE SISMICHE
Gli immobili oggetto di ristrutturazione, a partire dal 1 gennaio 2017, possono essere ubicati in zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2) ma anche in località classificate a rischio sismico 3, dove i terremoti sono più rari ma possono presentarsi con forti scosse.
A tal proposito si ricorda che il territorio italiano è stato suddiviso in 4 zone sismiche, in ordine decrescente di frequenza del rischio di terremoti, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; dunque la legge sulle detrazioni esclude solo gli immobili ubicati nella zona 4, dove i terremoti sono rari.
DETRAZIONE FISCALE
La detrazione fiscale è prevista nella misura del 50% della spesa annua; tale percentuale può essere elevata fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio dell’edificio.
Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano nella misura del 75 e dell'85%, se vi è diminuzione, rispettivamente, di una o due classi di rischio.
RIPARTIZIONE
La detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi; nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili, dunque anche i compensi per i periti ed i tecnici intervenuti prima delle ristrutturazioni.
CESSIONE DEL CREDITO
Solo per le ristrutturazioni riguardanti edifici condominiali, in alternativa alla detrazione, per i soggetti beneficiari vi è la possibilità di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito; non possono essere cessionari istituti di credito ed intermediari finanziari.
Infine, si segnala che le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.