Il testamento scritto di proprio pugno e sottoscritto dal testatore viene definito “olografo”; per essere valido la legge richiede alcuni requisiti formali, quali, oltre l’autografia e la sottoscrizione da parte del testatore, la data, con l’indicazione del giorno, mese e ora.
Bisogna distinguere l’ipotesi della mancanza della data, che comporta l’annullabilità del testamento - da richiedersi con azione giudiziaria soggetta al termine di prescrizione cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie - da quella della data falsa.
NON VERIDICITA’ DELLA DATA
Per data falsa o non veritiera si intende una data non apposta dal testatore ma da terzi soggetti, come tale in grado di inficiare la validità del testamento.
Occorre, tuttavia, che si fornisca in giudizio la prova della non veridicità della data, attraverso ogni mezzo istruttorio, primo fra tutti la perizia grafologia ma anche attraverso prove testimoniali.
LA CASSAZIONE
A questo proposito la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 22197 del 22/09/2017, ha affermato che la parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell'onere della relativa prova.
Per comprendere meglio il significato della massima si pensi al caso in cui un soggetto voglia contestare la veridicità della data apposta su un testamento, in base al quale è stata nominata erede un’altra persona, esibendo in giudizio un testamento con data posteriore dal quale risulti invece la propria nomina come erede.
PRESENZA DI PIU’ TESTAMENTI
Si tratta, quindi, di porre a confronto due scritture per stabilire quale tra di esse sia autografa e, nel caso lo siano entrambe, quale sia quella con la data posteriore e se tale data sia stata effettivamente apposta dal testatore.
E’ noto, infatti, che la legge consente al testatore, fino al giorno della sua morte, di revocare la propria volontà già espressa in un testamento annullandolo o distruggendolo, come anche redigendone uno nuovo; in tale ultima ipotesi, in presenza di più testamenti, è fondamentale stabilire quale sia l’ultimo e se la data ivi indicata sia veritiera.
ONERE DELLA PROVA
La Suprema Corte, con la massima enunciata, ha precisato che l’onere della prova della falsità della data del testamento grava su chi ha interesse ad impugnarlo, chiedendo in giudizio l’accertamento degli elementi di falsità.
Ad analoga conclusione si deve giungere, sempre secondo la Cassazione, nel caso di data viziata da errore materiale, cioè non chiara nell’indicazione del giorno, del mese e dell’anno; anche in questi casi la prova dell’erroneità della data deve essere fornita da chi contesti la veridicità del testamento, con la precisazione che, qualora il giudice – da elementi intrinseci alla scheda testamentaria – sia in grado di desumere la data effettiva, tale prova si rende superflua ed il testamento viene considerato a tutti gli effetti valido.