La responsabilità per fatti illeciti

In base all’art. 2043 del codice civile qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno.

La norma fa riferimento alla responsabilità extracontrattuale, che sorge quando un soggetto subisce un danno provocato da terzi non legati al danneggiato da un rapporto obbligatorio; nel caso diverso in cui tale rapporto sussista si parla invece di responsabilità contrattuale.

DOLO E COLPA

Nella responsabilità extracontrattuale o “aquiliana” viene punita la condotta dolosa o colposa di chi cagiona il danno; il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa, la colpa si ha in caso di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

E' necessario che tra fatto illecito e danno sussista un nesso di causalità, cioè è necessario che la condotta sia condizione senza la quale l'evento non si sarebbe prodotto.

ESIMENTI ED ATTENUANTI

L’ordinamento prevede casi di esonero dalla responsabilità per danni: il primo caso è quello del fatto commesso per legittima difesa di sé o di altri.

Affinché ricorra un caso di legittima difesa occorre che vi sia un'aggressione illegittima al soggetto o al suo patrimonio; un pericolo attuale ed inevitabile; una difesa diretta a far venir meno l'aggressione, purché sia proporzionata all'offesa.

Nella diversa ipotesi in cui il fatto dannoso è stato commesso da chi si trovava in stato di necessità, cioè da chi vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

INCAPACITA’ D’INTENDERE E VOLERE

Altro caso di esimente è quello del fatto illecito commesso da chi non aveva la capacità d’intendere o volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa, ad esempio come conseguenza di assunzione di droghe o alcool.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto; tra di essi, ad esempio, i genitori, gli insegnanti, il personale ospedaliero.

RESPONSABILITA’ DEI GENITORI ED INSEGNANTI

Si parla di “culpa in vigilando” anche nel caso di responsabilità dei genitori, tutori, precettori, insegnanti per i fatti illeciti commessi rispettivamente dai loro figli, dalle persone sottoposte alla loro tutela o dagli allievi.

Nel tempo in cui il minore si trova affidato all’insegnante i genitori od il tutore sono legittimamente esonerati dall'obbligo della vigilanza, sostituendosi ad essi il precettore, che rimane responsabile fino a che il minore è consegnato al genitore, al tutore o ad un loro delegato.

LA CASSAZIONE

A tal proposito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14701/2016, ha affermato che la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti (bidelli) delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici.      

Interessante anche la pronuncia della Cassazione n. 3964/2014, in cui si osserva come la precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l'art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso la responsabilità dei genitori di una sedicenne che, attraversando la strada con il semaforo rosso, aveva provocato un sinistro stradale).

pubblicato il 11/12/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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