Dal 13 gennaio 2018 è in vigore il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD 2 - Payment Services Directive), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento UE n.751/2015 sulle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (IFR – Interchange Fees Regulation), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 13-1-2018.
Segnaliamo alcune delle principali novità introdotte dal decreto legislativo.
RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA
La prima è la previsione di una riduzione – da 150 a 50 euro - della franchigia prevista a carico dei titolari di conti correnti, in caso di responsabilità per pagamenti non autorizzati; caso tipico è quello del pagamento effettuato a seguito di “phishing”, cioè di utilizzo non autorizzato da parte di terzi delle credenziali di accesso ai conti correnti mediante l’invio di mail o messaggi ingannevoli.
Di quest’ultimo argomento si è parlato in altro articolo, nel quale abbiamo rilevato come la corresponsabilità della banca, nei casi in cui sia ravvisabile, comporta che la stessa è tenuta a garantire il proprio cliente entro certi limiti, prevedendo, appunto, una “franchigia”, al di sotto del quale non è previsto alcun indennizzo da parte della banca; la riduzione della franchigia, con il decreto oggi in esame, amplia dunque la tutela dei correntisti.
COMMISSIONI INTERBANCARIE
Altra novità riguarda la previsione di un tetto massimo alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento con carte di credito e debito; il decreto legislativo stabilisce, per le operazioni nazionali, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore.
L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo delle carte anche per pagamenti di importo minimo, ad esempio nei bar o supermercati.
Per gli importi superiori, almeno fino a dicembre 2020, i prestatori di servizi (banche) potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carta di pagamento.
Nello specifico, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, possono essere applicate commissioni interbancarie non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione, sempre nei limiti dello 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE E RICORSI
Per assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al decreto sono designate la Banca d’Italia e, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, in caso di violazioni da parte degli istituti di credito ed altri prestatori di servizi di pagamento, applicheranno le sanzioni previste dal provvedimento legislativo; si tratta di importi che vanno da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, con possibilità di ulteriori aumenti.
Infine, nei casi di violazione delle norme predette, è prevista la possibilità, per ciascun utente dei servizi di pagamento, per le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate, di presentare esposti alla Banca d'Italia, fermo restando il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.