Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 " i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
CONTRATTO-QUADRO
La norma si riferisce al “contratto-quadro”, cioè al contratto generale tra banca e risparmiatore con cui si provvede a regolamentare i servizi e le modalità di svolgimento delle singole operazioni, la periodicità, i contenuti e la documentazione da fornire al cliente in sede di rendicontazione.
La forma scritta è prevista allo scopo di assicurare all'investitore ogni informazione utile e di consentirgli di verificare, nel corso del rapporto, il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto; per questo motivo la nullità del contratto per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto.
Alla base del rapporto banca-cliente, dunque, vi è il principio che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto.
ORDINI DI INVESTIMENTO TELEFONICI
Che ne è, pertanto, delle operazioni concluse telefonicamente tra intermediario bancario e risparmiatore, mediante le quali quest’ultimo impartisce al primo disposizioni per effettuare operazioni per suo conto?
E’ questo il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, nella causa conclusasi con sentenza n. 3087 del 08/02/2018, relativa ad un ricorso proposto da un risparmiatore contro un Istituto di credito, al fine di far dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari e derivati concluse tramite operatore telefonico della banca, successivamente ratificate da soggetto munito di delega del risparmiatore.
LA CORTE DI CASSAZIONE
La Suprema Corte, con riferimento al dettato normativo del citato art. 23 d.lgs. n. 58/98, ha affermato che sono validi gli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti telefonicamente, anche se non registrati; infatti, la documentazione, attraverso la registrazione, degli ordini dati oralmente dal cliente, non costituisce un requisito di forma degli ordini suddetti ma si esaurisce in uno strumento atto a facilitare la prova dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori.
Secondo la Cassazione la previsione del requisito di forma di cui all’art.23 si riferisce esclusivamente al contratto-quadro tra risparmiatore e cliente, non anche alle singole operazioni specificate in detto contratto generale, come ad esempio gli ordini d’acquisto impartiti telefonicamente, salvo che nel contratto-quadro non sia stabilito il requisito della forma scritta anche per questi ultimi.
REGOLAMENTO CONSOB
A riguardo l’art. 60 del Regolamento Consob 11522/98, che prescrive la registrazione telefonica degli ordini di investimento, rappresenta uno strumento volto a tutelare gli intermediari, consentendo loro di dimostrare la volontà manifestata dal cliente, per il quale non è imposto alcun requisito di forma.
Il conferimento di ordini telefonici all’intermediario è, pertanto, una modalità espressamente consentita e non soggetta a particolari prescrizioni formali.