Con una recente circolare del 28 marzo 2018, n. 57 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate al Reddito d’inclusione (in sigla REI) con la legge di bilancio 2018.
Ricordiamo che il REI è una misura economica introdotta con decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato su G.U. n.240 del 13-10-2017.
FINALITA’
Si tratta di uno strumento di politica sociale finalizzato da una parte a sostenere economicamente soggetti e famiglie a basso reddito, dall’altra a prevedere il reinserimento lavorativo, sociale e culturale dei destinatari della misura.
Il sostegno economico viene erogato dal 1 gennaio 2018 in un ammontare massimo di € 3.000 annui (che in sede di prima applicazione verrà coperta solo al 75%), frazionati in erogazioni mensili, fino ad un massimo di € 485 al mese, in base al numero dei componenti familiari.
REQUISITI FAMILIARI
In base al citato decreto legislativo, per ottenere l’erogazione occorre che il richiedente abbia uno o più dei seguenti requisiti :
• presenza in famiglia almeno di un componente minorenne;
• presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
• presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
• presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018
Importante novità introdotta dalla legge di bilancio è l’abolizione di quest’ultimo requisito, nella parte relativa alle cause ed alla durata dello stato di disoccupazione: dal 1 gennaio 2018, infatti, è sufficiente che all’interno del nucleo familiare vi sia un disoccupato di età pari o superiore ai 55 anni, a prescindere dalla causa e dal tempo della disoccupazione.
Ulteriore agevolazione introdotta dalla legge di bilancio, messa in risalto dall’INPS nella richiamata circolare, è l’abolizione di tutte le altre condizioni familiari richieste, elencate ai punti predetti, a partire dal 1 luglio 2018; ciò significa che da questa data occorrerà essere in possesso unicamente dei requisiti reddituali, che devono sussistere congiuntamente.
REQUISITI REDDITUALI
I requisiti reddituali sono i seguenti:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2) un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000;
3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000.
Inoltre, nessun componente della famiglia deve essere intestatario a qualunque titolo o deve avere piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, né di navi e imbarcazioni da diporto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA
La domanda per ottenere il Reddito d’inclusione va presentata, su apposito modulo predisposto dall’INPS, scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali o dello stesso INPS.
A seguito della presentazione della domanda verrà svolta, dagli organi competenti, un’istruttoria multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti; in caso di esito positivo della valutazione il richiedente dovrà aderire ad un progetto di reinserimento, che tenga conto delle diverse necessità del nucleo familiare e che può prevedere obblighi formativi, colloqui lavorativi, attività di cura.
Il beneficio economico del Rei – che verrà erogato sotto forma di carta elettronica - è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento; in caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
La legge di bilancio 2018, infine, prevede degli aumenti graduali delle risorse finanziarie fino al 2020.