Con il decreto-legge n. 4/2019 è stato introdotto in Italia il reddito di cittadinanza, una misura di sostegno che, nelle intenzioni del legislatore, ha l’obiettivo di supportare economicamente le persone prive di occupazione, in possesso di determinati requisiti reddituali, accompagnandole nella ricerca del lavoro. Gli importi percepiti mensilmente, che variano a seconda dei parametri indicati dal decreto, pur costituendo un’entrata economica non sono assoggettati, tuttavia, al pagamento delle imposte, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile.
Calcolo dell'assegno di mantenimento
Questo è il motivo per cui sono sorti dubbi relativamente ad alcune questioni in punto di diritto; una di queste, è la possibile incidenza del reddito di cittadinanza sull’assegno di mantenimento erogato al coniuge separato o divorziato e/o ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Nulla dice la legge in proposito, ma l’argomento è stato affrontato dagli interpreti del diritto e in alcune sedi di tribunale, mentre ancora non vi sono pronunce della Corte di Cassazione. In generale, è stato affermato che il reddito di cittadinanza incide sul diritto all’assegno di mantenimento, nel senso che il giudice, in sede di separazione, debba tenerne conto nel determinare l’ammontare del mantenimento o, in sede di modifica delle condizioni di separazione, nel disporre la riduzione o la revoca dell’assegno medesimo; tali effetti si producono sia riguardo al coniuge percettore del reddito, che dei figli maggiorenni in possesso dei requisiti per ottenerlo.
Precedenti giurisprudenziali
Tra i pochi precedenti giurisprudenziali, si segnala una sentenza del Tribunale di Frosinone del 18/2/2020, che ha accolto la domanda del marito, finalizzata ad ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento che egli versava alla moglie, la quale, dopo la separazione e a seguito dell’entrata in vigore della legge istitutiva del sostegno, beneficiava, per un periodo di 18 mesi, del reddito di cittadinanza di circa 450 euro mensili. Il Tribunale, tenuto conto delle circostanze specifiche, in particolare dell’età della donna e delle sue condizioni economiche precarie, aveva concluso per la conferma dell’assegno di mantenimento, riducendone tuttavia l’importo, in considerazione della nuova entrata costituita dal reddito di cittadinanza.
Figli maggiorenni
Riguardo ai figli maggiorenni di coppie separate o divorziate, i quali non abbiano ancora un’occupazione in grado di garantire loro il sostentamento economico, si può affermare che l’erogazione del reddito di cittadinanza in loro favore possa far venire meno l’obbligo del genitore al pagamento dell’assegno di mantenimento o, comunque, ne comporti una riduzione.
Ciò in base a una valutazione caso per caso, in considerazione, ad esempio, dell’età del figlio e del fatto che egli stia svolgendo proficuamente un percorso di studi da portare a termine, elementi di cui il giudice terrà conto nella determinazione dell’assegno di mantenimento.