L’ipoteca è un garanzia reale, gravante su un bene immobile o mobile registrato (autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni) di proprietà di un soggetto debitore, che consente al creditore, in sede di espropriazione o nel corso di una procedura concorsuale come il fallimento – di essere soddisfatto, con preferenza rispetto agli altri creditori, sul ricavato della vendita forzata del bene ipotecato.
L’ipoteca “segue” il bene, nel senso che permane su di esso anche in caso di trasferimento di proprietà, con la conseguenza che il creditore dell’originario debitore potrà far espropriare il bene anche se questo non è più nella sua disponibilità; si parla, infatti, di “diritto di seguito” del creditore ipotecario.
TIPI DI IPOTECA
Dal punto di vista del titolo in base al quale si può iscrivere ipoteca, questa può essere di tre tipi: legale, giudiziale o volontaria, a seconda che la sua fonte sia la legge, una sentenza o altro provvedimento emanato da un’autorità giudiziaria o una scrittura privata autenticata o un atto pubblico.
In tutti i casi, perché l’ipoteca possa spiegare i suoi effetti, è necessario provvedere alla sua iscrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo dove ha sede l’immobile gravato oppure, nel caso di beni mobili registrati come gli autoveicoli, presso il pubblico Registro Automobilistico, in sigla PRA.
Dell’ipoteca sugli immobili ci siamo occupati in altri articoli, oggi consideriamo in breve quella sui veicoli.
ISCRIZIONE PRESSO IL P.R.A.
Al fine di poter iscrivere ipoteca su questi beni occorre anzitutto essere in possesso del titolo, quindi, come anzidetto, di una sentenza o di altro atto giudiziale, oppure di un contratto o atto pubblico dal quale deriva la garanzia del creditore.
Occorre, inoltre, presentare il certificato di proprietà del veicolo su cui va iscritta l’ipoteca; in alcuni casi, tuttavia, è possibile procedere all’iscrizione anche senza tale documento, come nelle ipotesi di ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna del debitore proprietario del veicolo.
Bisognerà, quindi, recarsi ad un qualsiasi ufficio PRA e, previa compilazione di una nota, chiedere l’iscrizione, pagando i relativi emolumenti ed imposte.
GRADO DELL’IPOTECA
E’ fondamentale l’iscrizione dell’ipoteca poiché è da quel momento che decorre la garanzia ed il privilegio in favore del creditore ipotecario: si parla di “grado” dell’ipoteca proprio con riferimento al momento dell’iscrizione.
Il creditore ipotecario, pertanto, potrà far valere il proprio diritto di prelazione sul bene in base al proprio grado di iscrizione, nel senso che, nel concorso tra diversi creditori, si dovrà tenere conto dell’ordine delle ipoteche e della loro successione temporale.
DURATA, RINNOVAZIONE, ESTINZIONE
L’iscrizione dell’ipoteca sui veicoli conserva i suoi effetti per cinque anni dalla sua data; pertanto, nel caso in cui il diritto che è alla base della garanzia dell’ipoteca non sia estinto alla scadenza del quinquennio, occorrerà provvedere alla rinnovazione dell’iscrizione prima della scadenza per mantenere il grado acquisito con l’iscrizione.
Nel caso di un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, ad esempio, se la durata del finanziamento è superiore ai 5 anni, poco prima del decorso del quinquennio l’ipoteca andrà rinnovata; in mancanza, il finanziamento, per la durata residua, non sarà assistito da ipoteca.
E’ anche possibile, tuttavia, procedere ad una nuova iscrizione dopo la prima scadenza ma, in questo caso, non potrà essere conservato il grado in precedenza acquistato.
Con l’estinzione del credito principale si estingue anche l’ipoteca; anche in questo caso, tuttavia, occorrerà formalizzare la pratica con la cancellazione dell’ipoteca nei Pubblico Registro, in modo da liberare l’immobile dal gravame e rendere conoscibile ai terzi lo stato attuale del bene.