La legge 17 dicembre 2018 n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, oltre a dettare disposizioni relative alla cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle esattoriali, di cui abbiamo trattato in precedente articolo, contiene norme relative ad altre misure di pacificazione fiscale.
Viene, infatti, prevista la possibilità di definire in modo agevolato i procedimenti conseguenti a verbali di contestazione e ad atti di accertamento.
PROCESSI VERBALI DI CONTESTAZIONE
Prima di esaminare le misure nel dettaglio ricordiamo che i processi verbali di contestazione, o più semplicemente ”verbali di contestazione”, vengono redatti dall’ispettore dell’Agenzia delle entrate, o dalla Guardia di Finanza, a seguito di controlli effettuati presso la sede del contribuente, imprenditore o esercente attività di commercio o artigianato.
La legge fiscale n. 136 ha disposto la possibilità di ottenere la definizione agevolata dei processi verbali consegnati al contribuente entro la data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 24.10.2018, per le seguenti violazioni: imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE (imposta sul valore degli immobili all'estero), IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero), IVA.
DICHIARAZIONE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
Per detti verbali, per i quali non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio, si può presentare apposita dichiarazione di definizione agevolata entro il 31 maggio 2019 per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento; per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni.
L’adesione alla misura comporta la non applicazione, sull’importo della violazione accertata, degli interessi di mora, con la possibilità di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 31.05.2019, o con massimo 20 rate mensili, la prima da versare entro la medesima data; le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
In caso di mancato pagamento vengono meno gli effetti del presente provvedimento e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
ATTI DI ACCERTAMENTO
Venendo agli “atti di accertamento”, cioè agli atti con i quali l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’attività di controllo, notifica al contribuente la pretesa tributaria, essi possono essere definiti in forma agevolata, purchè siano stati notificati entro la data di entrata in vigore del decreto fiscale e non siano stati impugnati con ricorso dinanzi alle commissioni tributarie.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle sole imposte, esclusi interessi e sanzioni, da versare alle seguenti scadenze:
• entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero; in alternativa, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto;
• entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli inviti al contraddittorio;
• entro 20 giorni dalla redazione dell'atto per gli accertamenti con adesione.
La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Anche in questo caso, il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione delle attività di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.