In attesa di conoscere i dettagli dell’erogazione del reddito di cittadinanza, che saranno stabiliti da decreti attuativi da emanarsi nei prossimi mesi, vediamo cosa dispone il decreto legge approvato il 17 gennaio 2019.
Cominciamo col dire che il reddito di cittadinanza, in sigla Rdc, è una misura di contrasto alla povertà, che andrà gradualmente a sostituire il Reddito di inclusione, Rei, introdotto dal precedente Governo e che viene già erogato ad una platea di beneficiari, sulla cui trattazione rinviamo a precedenti articoli pubblicati sul nostro sito.
L’attribuzione del Rdc sarà subordinata al possesso di determinati requisiti previsti dal decreto legge.
REQUISITI
I primi riguardano la residenza sul territorio italiano da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e, per gli stranieri extracomunitari, il possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, oppure la cittadinanza italiana o di altri paesi comunitari; possono richiedere il Rdc anche i familiari di cittadini italiani o di altri paesi UE, purchè abbiano diritto di soggiornare nel nostro Paese o provengano dal Paesi terzi che hanno sottoscritto con il nostro convenzioni bilaterali sulla sicurezza.
Sono stati definiti, inoltre, i requisiti reddituali dei beneficiari del Rdc, relativi al nucleo familiare, che dovrà avere:
1. un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), inferiore a € 9.360;
2. un valore del patrimonio immobiliare, esclusa l’abitazione, non superiore ad € 30.000;
3. un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 6.000, aumentato di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare oltre il primo, fino ad un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. Ulteriore incremento di € 5.000 è previsto per ogni componente familiare disabile;
4. un valore del reddito familiare inferiore ad € 6.000 annui per il primo componente del nucleo familiare, aumentata di € 2.400 per ogni altro familiare maggiorenne e di € 1.200 per ogni familiare minorenne, comunque fino ad un massimo di € 12.600.
SOGGETTI ESCLUSI
Il Rdc non può essere erogato a soggetti proprietari di autoveicoli di grossa cilindrata, superiore a 1.600 cc se immatricolati nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatta eccezione per i veicoli destinati a persone disabili; il divieto si estende anche alle navi e imbarcazioni da diporto.
Tra i destinatari del Rdc non rientreranno, inoltre, i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali pubbliche.
Le dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro nei 12 mesi antecedenti alla richiesta di Rdc comportano l’esclusione dalla platea degli aventi diritto, fatta eccezione per il recesso per giusta causa.
CALCOLO DEL REDDITO
Per determinare il valore della soglia del reddito familiare, bisogna far riferimento all’indicatore della situazione reddituale previsto dal comma 2 dell’art. 4 del DPCM n. 159/2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE.
Tra questi trattamenti non rientra il bonus bebè, che quindi non concorre a formare il reddito familiare, come la NASpI, cioè l’indennità di disoccupazione prevista dall’art. articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22.
Si segnala, in proposito, che è possibile calcolare autonomamente il proprio reddito ISEE, attraverso la simulazione presente sul sito dell’INPS, compilando on line il relativo questionario.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito del Governo (www.governo.it) con la precisazione che, per l’attuazione delle disposizioni legislative, occorre attendere i decreti attuativi che verranno emanati nei prossimi mesi.