Termine per revocare il fondo patrimoniale

Dell’istituto del “fondo patrimoniale”, disciplinato all’art. 167 del codice civile, tra le norme relative al regime patrimoniale della famiglia, ci siamo occupati in altri articoli, cui rinviamo per una più completa disamina dell’argomento; qui ricordiamo che, con tale espressione, si fa riferimento ad una particolare destinazione che i coniugi possono attribuire ai loro beni, mobili e immobili, per soddisfare i bisogni della famiglia.

IMPIGNORABILITA’ DEI BENI DEL FONDO

Un importante effetto della costituzione del fondo patrimoniale è l’impignorabilità, da parte dei creditori di uno o di entrambi i coniugi, dei beni inclusi nel fondo, come previsto dall’art. 170 c.c., fatta eccezione per le ipotesi in cui il creditori possa dimostrare che i debiti dei coniugi (o di uno di essi) sono sorti proprio per soddisfare i bisogni familiari.

In generale, possiamo dire che la costituzione del fondo patrimoniale imprime ai beni ricompresi nel fondo un vincolo di impignorabilità e che, per tale ragione, è uno strumento spesso utilizzato proprio per preservare il patrimonio immobiliare dalle azioni esecutive dei creditori.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

La legge, tuttavia, consente ai creditori che abbiano subito un danno a seguito della costituzione del fondo da parte del loro debitore, di tutelarsi esercitando un’azione giudiziaria, detta “revocatoria”, prevista agli artt. 2901 e seguenti del codice civile, al fine di far dichiarare inefficace, dal Tribunale competente, nei loro confronti il fondo così costituito.

L’azione revocatoria ordinaria consente ai creditori danneggiati da atti dispositivi dei loro debitori di tutelarsi, sia nel caso di atti a titolo gratuito, come appunto la costituzione del fondo patrimoniale o l’atto di donazione, sia nell’ipotesi di atti a titolo oneroso, tipica la compravendita. 

TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il codice civile stabilisce che il termine di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria è di cinque anni dalla data dell’atto; a tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che, per il computo del termine iniziale, bisognerà far riferimento non alla data della stipula dell’atto dispositivo ma a quella della sua trascrizione nei pubblici registri.

Nel caso, ad esempio, di compravendita il termine iniziale per il computo della prescrizione sarà quello della data in cui è stato trascritto l’atto di compravendita nei Registri Immobiliari, poiché è dal quel momento che l’atto viene portato a conoscenza dei terzi.

DECORRENZA PER IL FONDO PATRIMONIALE

A tale regola, tuttavia, fa eccezione il caso della costituzione di fondo patrimoniale, in cui, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione quinquennale ricorre non dalla data di trascrizione dell’atto nei Registri immobiliari ma dalla data di annotazione nell’atto di matrimonio.

Per comprendere tale principio, ribadito dalla Cassazione con la sentenza 5889/2016, ricordiamo che per costituire il fondo patrimoniale i coniugi devono recarsi dal notaio, il quale, dopo la redazione dell’atto, deve provvedere ad una duplice formalità: la trascrizione dell’atto stesso presso la Conservatoria dei Registri immobiliari e l’annotazione nell’atto di matrimonio presso l’anagrafe.

Secondo la Suprema Corte è questo secondo adempimento che rivela ai fini dell’opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale ed è da tale momento che bisogna partire per il calcolo del termine di prescrizione dell’azione revocatoria.

ANNOTAZIONE NELL’ATTO DI MATRIMONIO

Nella sentenza citata, infatti, si ribadisce anzitutto che la Cassazione è stata chiamata più volte ad affrontare il problema del rapporto esistente tra la trascrizione nei registri immobiliari e l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

A tale problema hanno dato risposta le Sezioni Unite con la sentenza 13 ottobre 2009, n. 21658, la quale, sulla scia di una consolidata giurisprudenza, ha ribadito che la costituzione del fondo patrimoniale è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio; mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (il principio è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 27854/2013.

Da tale principio deriva la conseguenza, sempre secondo la Suprema Corte, che qualora il notaio, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione a margine dell’atto di matrimonio, egli ne risponderà nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto (in tal senso Cass. 20995/2012).

pubblicato il 10/02/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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