Pensione in anticipo con Quota 100

Con la legge di bilancio approvata il 30 dicembre 2018 tra le varie misure in programma c’è la cosiddetta “Quota 100”, regolata più in dettaglio dal Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4, che disciplina anche il Reddito di cittadinanza, di cui abbiamo trattato in altro articolo.

REQUISITI

Il provvedimento in esame, come ormai noto, consentirà a chi ne ha i requisiti, a partire dalla primavera del 2019 fino al 2021, di anticipare l’entrata in pensione a 62 anni, purchè il lavoratore abbia versato 38 anni di contributi e sia iscritto  all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata.

E’ previsto, inoltre, il diritto alla pensione anticipata al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito (c.d. finestra).

Confermata anche l’ “opzione donna” che consente di anticipare la pensione al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un’età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti.

EFFETTI

Il decreto-legge specifica che chi usufruirà della quota 100 non subirà decurtazioni sulla pensione ma, comunque, l’importo sarà inferiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito in caso di pensionamento all’età stabilita dalla legge Fornero, in quanto sarà calcolato sulla base dei contributi versati fino alla data della domanda.

Il pensionamento anticipato è, in ogni caso, una misura facoltativa, rimessa alla scelta di ciascun lavoratore, pubblico e privato, che potrà decidere se proseguire o meno l’attività lavorativa.

Per coloro che andranno in pensione con quota 100, tuttavia, è previsto il divieto di svolgere attività lavorativa che produca redditi superiori ad € 5.000, almeno fino al compimento dei 67 anni; il mancato rispetto di tale divieto comporta la sospensione dell’erogazione della pensione nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi.

E’ possibile cumulare i contributi versati in più gestioni INPS, anche nella gestione separata, purchè, come precisa la circolare INPS n. 11/2019, il lavoratore opti interamente per il sistema contributivo  ai fini del calcolo della pensione.

Esclusi da Quota 100 il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.

FINESTRE CONTRIBUTIVE

Per quanto riguarda il conseguimento della pensione sono previsti tempi diversi a seconda che il lavoratore si dipendente pubblico, privato o autonomo o donna, stabilendo le cosiddette “finestre”.
Ad esempio, i lavoratori dipendenti privati ed i lavoratori autonomi:

• che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018,  conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;

• che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

I pubblici dipendenti, invece, hanno le seguenti finestre:

• coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

• coloro che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Quanto alle modalità di presentazione delle domande di pensionamento, in attesa della circolare illustrativa, l'INPS, con il messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019, ha precisato che coloro che sono in possesso delle credenziali di accesso possono compilare e inviare la domanda telematica on line, sul sito dell’INPS o rivolgendosi ai CAF.

pubblicato il 16/02/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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