Più volte ci siamo occupati dei modi in cui è possibile recuperare il proprio credito basato su un titolo esecutivo, attraverso il pignoramento dei beni del proprio debitore, secondo le regole previste dal codice civile e di procedura civile. Sono beni pignorabili, oltre ai mobili e immobili, anche i beni cosiddetti "immateriali", cioè il denaro, i titoli, i frutti in genere e, tra questi, gli utili derivanti dall’esercizio di un’impresa.
Pignoramento delle quote sociali
Anche la quota sociale può essere espropriata, come prevede l’art. 2471 c.c., dettato in materia di società a responsabilità limitata; la limitazione alle società di capitali dell’espropriabilità della quota si spiega con la natura della partecipazione sociale, diversa a seconda che si tratti di partecipazione a una società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) o a una società di capitali (società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni).
Nelle società di persone, infatti, ogni singola quota appartenente a un socio è caratterizzata, oltre che dal conferimento (in danaro o altri beni) - aspetto comune a tutti i tipi di società - anche dalla "personalità" della partecipazione, nel senso che l’intera compagine sociale ha interesse a scegliere i propri soci ai quali attribuire fiducia per l’esercizio dell’impresa.
Ne consegue che l’espropriazione della quota sociale nelle società di persone non è consentita perché si porrebbe in contrasto con la natura stessa dell’organizzazione, consentendo a terzi di subentrare coattivamente nella società in luogo del socio espropriato. Questo, infatti, è proprio l’effetto principale dell’espropriazione della quota sociale: la vendita o l’assegnazione a terzi soggetti interessati all’acquisto della partecipazione, sul cui ricavato il creditore procedente potrà soddisfarsi.
Assegnazione della quota al creditore
Uno dei punti su cui si è dibattuto è la possibilità, per il creditore procedente, di chiedere al Giudice dell’esecuzione, cioè del giudizio iniziato con il pignoramento, l’assegnazione della quota sociale pignorata; in tal modo il creditore, infatti, entra a far parte della società espropriando il suo iniziale titolare, al quale si sostituisce, acquisendo a tutti gli effetti i diritti e gli obblighi del socio.
In un caso esaminato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15596/2019, il soggetto espropriato si era opposto all’assegnazione della propria quota sociale in favore del creditore, ritenendo che le norme in materia prevedessero esclusivamente la possibilità di vendere la quota medesima all’asta e che, in caso di infruttuosità ripetuta della vendita, il Giudice debba dichiarare l’estinzione della procedura.
Vendita all’asta infruttuosa
La norma richiamata, in particolare, è l’art. 538 c.p.c., che stabilisce che "quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente".
In base a tale disposizione, nel caso in cui i beni messi all'incanto restino invenduti si dovrà procedere a un nuovo incanto a un prezzo base inferiore di un quinto, senza la necessità di celebrare una nuova udienza di comparizione delle parti. Secondo il ricorrente, nel caso di nuova vendita infruttuosa, il Giudice non potrebbe disporre l’assegnazione della quota al creditore che ne faccia richiesta, poiché la norma non lo prevede.
Conclusione
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, afferma che il diritto all’assegnazione del bene pignorato in favore del creditore è un principio generale in materia di esecuzioni mobiliari e immobiliari, valido anche nel caso di pignoramento di quote sociali. Secondo la Suprema Corte, pertanto, nell'espropriazione forzata di cose mobili, tra cui rientrano le quote sociali, rimane sempre consentita l'assegnazione del bene pignorato al debitore ai sensi dell'art. 505 c.p.c., norma generale valevole per tutti i tipi di esecuzione civile.
In conclusione, possiamo affermare che, nei casi cui il primo tentativo di vendita coattiva della quota sociale si sia rivelato infruttuoso, il creditore potrà chiedere al Giudice dell'esecuzione l'assegnzione della quota sociale; spetterà all'autorità giudiziaria provvedere sull'istanza, accogliendola oppure respingendola per procedere a un nuovo tentativo di vendita a prezzo ribassato.