La riforma del fallimento

Da tempo si aspettava un riordino della materia del fallimento e delle altre procedure concorsuali, nonché una disciplina organica delle procedure di soluzione delle crisi d’impresa.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14.2.19 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155, che ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Il Codice è composto da oltre 300 articoli, che entreranno in vigore in tempi diversi; dapprima le norme volte a snellire le procedure giudiziarie concorsuali, come anche le norme relative agli immobili in costruzione oggetto di compravendita, di cui alla parte terza del decreto, che diverranno efficaci dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U..

Successivamente, entro 18 mesi dalla pubblicazione, saranno applicate le norme che regolano le procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza e le cosiddette “misure di allerta”, cioè tutte quelle procedure stragiudiziali previste per arginare il rischio di default dell’impresa e consentirne un risanamento.

Non potremo analizzare compiutamente l’intera materia, sia per la quantità delle disposizioni contenute nel Codice, sia per la complessità degli argomenti ma, in questo articolo e nei prossimi in pubblicazione, ne riassumeremo brevemente i punti più salienti.

OBIETTIVI DEL LEGISLATORE

Iniziamo col dire che l’obiettivo principale del legislatore, in linea con le direttive comunitarie, è quello di evitare che le fasi critiche delle imprese, dalla ditta individuale alla grande impresa, possano evolversi negativamente, finendo per travolgerle completamente, con tutte le conseguenze sociali che ne derivano e che investono diversi soggetti oltre gli imprenditori interessati (dipendenti, creditori, banche).

Si vuole, in sostanza, scongiurare il più possibile il fallimento che, come noto, è l’ultimo stadio per chi svolga attività imprenditoriale e, soprattutto, spesso lascia scontentati tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vantano crediti verso l’impresa stessa.

SOVRAINDEBITAMENTO

Già negli anni passati, con la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, erano state introdotte alcune misure per consentire al debitore “sovraindebitato” di ridurre gradualmente la propria esposizione ed ai creditori di ottenere un soddisfacimento – seppure parziale – del proprio credito, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

Le misure previste dalla legge 3/2012, cioè l'“accordo di ristrutturazione dei debiti” ed il “piano del consumatore”, cui possono accedere nel primo caso coloro che svolgono attività di impresa, nel secondo caso i consumatori, già da qualche anno consentono ai soggetti “sovraindebitati” di ripianare i propri debiti, con l’ausilio di un Organismo di mediazione autorizzato, fino ad oggi un professionista nominato dal Tribunale ed iscritto in appositi albi (si vedano gli articoli pubblicati sull’argomento).

ALCUNE NOVITA’

Con il Codice della crisi d’impresa tali procedure vengono rese più incisive ed efficaci e ad esse vengono affiancati altri strumenti di prevenzione dell’insolvenza, con lo scopo di anticipare ogni possibile intervento degli organi interni dell’impresa ai primi segnali di crisi, le cosiddette misure “di allerta”, di cui tratteremo più diffusamente in un prossimo articolo.

Un cenno meritano le definizioni e l’ambito operativo delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo.

IMPRESA MINORE

In primo luogo viene definito il concetto di “impresa minore”, per designare tutte le imprese che, ai sensi della legge fallimentare tutt’ora vigente, possono dimostrare di non avere i requisiti “soggettivi” per l’assoggettamento alla procedura fallimentare (si veda l’articolo in proposito).

Si tratta, più semplicemente, delle piccole e medie imprese che caratterizzano diffusamente l’economia italiane, a cui si contrappongono le “grandi imprese” o i gruppi di imprese, le società quotate in borsa, le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Compagnie assicurative; a questa seconda categoria, come vedremo, non si applicano gli strumenti di allerta.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Altra novità, puramente terminologica, è la sostituzione della parola “fallimento” con “liquidazione giudiziale”, che, secondo le intenzioni del legislatore, designa semplicemente un istituto giuridico più che evocare il discreto sociale, come invece avviene per il primo termine.

Queste alcune delle novità incluse nel nuovo Codice, di cui avremo modo di occuparci ancora, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di allerta, che costituiscono sicuramente un nuovo modo di affrontare le crisi d’impresa, come vedremo nel prossimo articolo.

pubblicato il 06/03/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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