Dal 15 agosto 2020 entreranno in vigore le cosiddette “procedure di allerta” per le imprese, introdotte con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a seguito dell’approvazione del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, di cui abbiamo riportato una sintesi nel precedente articolo.
Le misure di allerta hanno lo scopo di anticipare l’intervento degli organi amministrativi dell’impresa ai primi segnali di crisi, onde consentirne il ripianamento della situazione debitoria ed evitare che questa si accresca fino a diventare insostenibile e condurre inevitabilmente al fallimento.
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEGLI INDICATORI DI CRISI
Tali misure si basano anzitutto su obblighi di segnalazione a carico di soggetti privati, primi fra tutti gli organi di controllo societari ed i revisori contabili, nonché su soggetti pubblici ed istituzionali come l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, come pure su banche ed intermediari finanziari, i quali devono attivarsi se rinvengono, nell’operatività delle imprese con cui entrato in contatto, indici di crisi ed insolvenza.
In base all’art. 13 del Codice, “costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attivita', rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilita' dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”; costituiscono altresi' indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
Tali indici di crisi verranno elaborati ogni triennio da esperti contabili nominati dal Consiglio Nazionale dei contabili e dei commercialisti e potranno costituire un parametro per la valutazione della situazione delle aziende italiane.
COMPITI DELL’AMMINISTRATORE
Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo dell'impresa e' adeguato e se sussiste l'equilibrio economico finanziario, segnalando immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i predetti soggetti informano senza indugio l'OCRI, cioò l’Organismo di Composizione della Crisi.
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Si tratta di un ente costituito presso ciascuna Camera di commercio, con il compito di ricevere le predette segnalazioni, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi, presso la sede territorialmente competente.
Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca il debitore medesimo, nonche', quando si tratta di societa' dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.
DECISIONI DELL’OCRI
L’OCRI, in composizione collegiale, sentito il debitore e tenuto conto dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta (grandi imprese, società quotate in borsa, banche, assicurazioni, intermediari finanziari), dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute; il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni.
Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione; se il debitore non assume alcuna iniziativa nel termine fissato, ne viene data comunicazione agli autori delle segnalazioni.
Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
L’OCRI dovrà prendere in considerazione la relazione sulla situazione economica dell’impresa e tener conto dell’elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
Se non non viene raggiunto alcun accordo e permane la situazione di crisi, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso alle procedure concorsuali dinanzi al Tribunale.
MANCATA COMPARIZIONE DEL DEBITORE
Se il debitore non compare per l'audizione dinanzi all’OCRI, o dopo l'audizione rimane inattivo, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi, il collegio dell’OCRI, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne da' notizia al pubblico ministero presso il Tribunale competente, per l’adozione dei provvedimenti giudiziari (fallimento e, in caso di accertamento di reati, apertura di processo penale).