Le norme del codice civile che disciplinano la responsabilità civile sono molteplici, a seconda del tipo di attività che ha cagionato il danno ed a seconda della fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Quest’ultima è regolata in generale dall’art. 2043 del codice civile, secondo cui qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno.
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Nella responsabilità extracontrattuale o “aquiliana” viene punita la condotta dolosa o colposa di chi cagiona il danno; il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa, la colpa si ha in caso di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Affinché possa affermarsi tale responsabilità chi pretende il risarcimento deve poter dimostrare che tra fatto illecito e danno sussiste un nesso di causalità, cioè è necessario che la condotta o l’omissione del presunto responsabile sia stata la condizione che ha permesso il verificarsi dell’evento.
Da parte sua chi ha cagionato il danno, per esimersi da ogni responsabilità, deve poter dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitarlo oppure che questo si sia verificato per caso fortuito o forza maggiore.
RESPONSABILITA’ PER COSE IN CUSTODIA
Nel caso di cose in custodia, la norma applicabile è l’art. 2051 c.c., in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito; si tratta di una diposizione applicabile a molti casi, tra cui la manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici e delle società di gestione preposti.
Frequenti sono le azioni di risarcimento danni nei confronti dei comuni, o di altre p.a., per sinistri occorsi a causa di buche o altre insidie stradali, segnaletiche che traggono in inganno e, in generale, difetti di manutenzione della strada, di cui l’ente proprietario e il gestore sono tenuti a garantire l’efficienza.
MANUTENZIONE STRADALE
Non tutti i sinistri stradali sono, tuttavia, imputabili a responsabilità della p.a., come dimostra un caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 4161 del 13 febbraio 2019.
Il contenzioso traeva origine dall’azione risarcitoria intentata dinanzi al Giudice di pace da un soggetto, che aveva citato in giudizio l’amministrazione comunale, a seguito dello scontro tra il veicolo dell’attore ed un altro, ad un incrocio privo di segnaletica, dove, fino a poco tempo prima, vi era un segnale di precedenza.
Secondo l’attore la responsabilità del sinistro era da ascriversi, ex art. 2051 cod. civ., all'amministrazione comunale per non avere ripristinato la segnaletica precedente; la domanda veniva rigettata sia dal Giudice di pace che dal Tribunale in sede di appello, ritenendo insussistente il nesso causale tra il sinistro e l'assenza di segnaletica stradale.
ASSENZA DI SEGNALETICA
Impugnata la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, quest’ultima rigettava il ricorso, anzitutto precisando che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada per tali incidenti (Cass. 13/02/2002, n. 2074; 28/04/2017, n. 10520).
Nel caso specifico, inoltre, non poteva invocarsi la c.d. «insidia» nell'eventuale affidamento dell'utente sulla presenza di segnalazione non in atto, in quanto è preciso dovere dello stesso prestare la massima attenzione alle reali condizioni della strada ed adeguare ad esse la propria condotta di guida (così Cass. n. 2074 del 2002, cit.).
LA CASSAZIONE SUL PUNTO
Può in conclusione, secondo la Suprema Corte, affermarsi il seguente principio di diritto: “La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
Nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato; in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce”.
Sempre secondo la Cassazione, in questi casi resta configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, ove il danneggiato dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada.