Può essere utile conoscere le modalità in cui avvengono i recapiti e le spedizioni degli atti giudiziari, dei quali tutti siamo potenziali destinatari.
Iniziamo col dire che per “atto giudiziario” si intende il ricorso, l’atto di citazione in giudizio o un provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) di un’autorità giudiziaria che ci viene comunicato in quanto parti di un contenzioso giudiziario in corso o prossimo ad essere avviato.
La legge prevede, per gli atti giudiziari, che essi vengano portati a conoscenza dei destinatari mediante notificazione, un procedimento affidato agli ufficiali giudiziari e, da qualche anno, agli avvocati in proprio nonché mediante spedizione a mezzo posta elettronica certificata (pec).
A MEZZO PEC
Partendo dall’ultima modalità tra quelle indicate diciamo subito che essa è consentita agli avvocati da una legge n. 53/94, entrata in vigore nel 2013, che consente di recapitare l’atto all’indirizzo pec risultante dei Registri Ufficiali, come il RegInde ed il Registro Imprese.
La notifica a mezzo pec si considera effettuata con la consegna nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere dal fatto che la mail sia stata o meno letta da chi la riceve; chi effettua la notifica, pertanto, può far decorrere i termini di legge conseguenti alla notifica, per svolgere le successive attività, come ad esempio iscrivere a ruolo la causa, iniziare un pignoramento e altre attività processuali.
Con l’introduzione della notifica telematica la comunicazione degli atti è divenuta più semplice e veloce, poiché l’avviso di consegna giunge al mittente subito dopo l’invio dell’atto, mentre il procedimento tradizionale, a mezzo ufficiali giudiziari, richiede più giorni, a volte settimane, per avere la certezza del perfezionamento della notifica.
TRAMITE UFFICIALI GIUDIZIARI
Il ricorso alla notificazione tramite ufficiali giudiziari rimane, tuttavia, il metodo più diffuso, soprattutto quando il destinatario, in particolare persona fisica, sia sprovvisto di pec, oppure, in caso di imprese, ne sia momentaneamente privo per varie ragioni.
In tutti i questi casi l’atto da notificare viene consegnato agli ufficiali giudiziari, che ne eseguono la notificazione, redigendo la “relata di notifica”, cioè l’attestazione della data, del luogo e delle modalità di consegna dell’atto al destinatario.
Quest’ultimo, infatti, può essere raggiunto in diversi modi, previsti dal codice di procedura civile agli artt. 137 ss.; la prima modalità, che è anche la più immediata, è la notifica “a mani”, che avviene con la consegna dell’atto al destinatario il quale, trovato in casa o in altro luogo indicato dal soggetto richiedente, riceve materialmente l’atto; se il destinatario rifiuta di riceverlo, l’ufficiale ne da atto nella relata e la notifica si considera ugualmente perfezionata.
E’ possibile che l’ufficiale giudiziario non trovi il destinatario ma un suo parente, o persona addetta all’ufficio o alla portineria, purchè non minore di quattordici anni ed incapace d’intendere e volere; in questi casi la notifica viene eseguita con la consegna dell’atto ad uno di questi soggetti e la spedizione di una raccomandata al destinatario, con l’avviso della notifica eseguita.
ART. 140 CPC
Nell’ipotesi, molto frequente, in cui l’ufficiale non trovi nessuno all’indirizzo del destinatario la notifica sarà eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito dell’atto presso la casa comunale, immissione di avviso di notifica nella cassetta postale (o affissione dell’avviso sulla porta) del medesimo e spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento in cui gli si da notizia dell’attività svolta.
E’ bene notare che il mancato ritiro dell’atto dall’ufficio comunale è irrilevante ai fini del perfezionamento della notifica, che, infatti, si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata o, in caso di mancato ritiro della stessa, con il semplice decorso di 10 giorni dalla relativa spedizione.
Ciò significa che la mancata conoscenza di un atto giudiziario, per mancato ritiro dell’atto imputabile al destinatario, non impedisce che si instauri un processo, arrivando magari a sentenza di condanna “in contumacia” della parte citata, con ogni conseguenza che ne deriva.
SOGGETTI IRREPERIBILI
Per concludere, un cenno alla notifica a persone irreperibili, di cui, cioè, non sia possibile conoscere la residenza, la dimora o il domicilio; anche il questo caso la circostanza dell’irreperibilità non preclude il raggiungimento degli effetti giuridici della notifica, che si esegue con deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza nota o, in mancanza, del luogo di nascita del destinatario, nonché con affissione di copia dell’atto stesso presso l’albo dell’ufficio giudiziario competente per territorio.
La notifica, in questa ipotesi, si considera eseguita una volta decorsi 20 giorni dal compimento di tutte le predette formalità da parte dell’ufficiale giudiziario, che deve darne atto, come negli altri casi, nella relata di notifica.