Tra i criteri di cui i tribunali tengono conto nel determinare l’assegno di mantenimento, nelle cause di separazione e divorzio, vi è quello della capacità lavorativa del coniuge privo di mezzi di sostegno economico.
Capacità lavorativa e ricerca di un’occupazione
Nel corso degli anni tale parametro è stato valutato in relazione ad altri, ritenendo che la mancanza di occupazione lavorativa non debba costituire elemento astratto e aprioristico per affermare il diritto all’assegno di mantenimento, poiché occorre considerare le caratteristiche specifiche del soggetto, il grado di istruzione, ma anche fattori ambientali. In ordine ai primi, i giudici devono verificare in concreto, ad esempio, se il soggetto privo di reddito abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative; in tal caso l’onere di dimostrare di essersi impegnato nel reperire un’occupazione, confacente al proprio percorso di formazione, spetta al soggetto che chiede l’erogazione dell’assegno.
Onere della prova
A tal fine, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 6886/2018), il coniuge che chiede il mantenimento deve dimostrare l’incolpevole situazione di difficoltà economica o mancanza di lavoro, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, non si sia attivato doverosamente per reperire un’occupazione lavorativa confacente alle sue attitudini; la mancata allegazione di tali prove, conclude la Corte, comporta l’effetto di non poter porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale. Con una recente pronuncia, l'ordinanza n. 18820/2022, gli Ermellini prendono in considerazione anche il fattore ambientale, cioè il contesto in cui vive il soggetto economicamente svantaggiato e le opportunità lavorative che esso in concreto offre.
Fattori ambientali
Secondo la Corte, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il giudice d’appello, dopo aver escluso in fatto sia il lavoro in nero ascritto alla donna, sia la convivenza con altro uomo, ha negato con un giudizio di merito, incensurabile in sede di ricorso in cassazione, che la donna avesse una concreta possibilità di reperire occasioni di lavoro basandosi su una pluralità di fattori tra cui l’età, inesperienza lavorativa, l'attuale e notoria situazione del mercato del lavoro nella regione del sud dove viveva la donna, caratterizzata da elevata percentuale di disoccupati e dalla larga diffusione del precariato negli impieghi.