Dopo la legge 219/17 sulle D.A.T., Disposizioni Anticipate di Trattamento, che ha introdotto la possibilità per ogni cittadino di fornire indicazioni per i trattamenti sanitari e le cure mediche in caso di malattie gravi tali da compromettere la capacità di autodeterminazione, il nostro legislatore ha approvato la legge 10 febbraio 2020 n. 10, recante “norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”.
Legge n. 10/2020
Il provvedimento, che è entrato in vigore il 19/03/2020, detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
Anche in questo caso, come per le D.A.T., è introdotta la facoltà per chiunque di esprimere in vita la propria volontà in merito all’utilizzo dei propri organi, dei tessuti e del proprio corpo in generale, a fini scientifici, redigendo un atto scritto e nominando un proprio “fiduciario” che, alla morte del disponente, porti a conoscenza la volontà del defunto.
Vediamo alcune norme della legge in particolare.
Principi generali
Principio generale è che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti a fini scientifici è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano, nei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti attuativi.
La legge prevede che dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
Dichiarazione di consenso
L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dalla legge sulle D.A.T., con la previsione ulteriore del nominativo del soggetto “fiduciario”, colui cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso.
Questa dichiarazione, che viene trasmessa ad una banca dati istituenda, è sempre revocabile, come revocabile è anche l’indicazione del fiduciario.
Centri di riferimento
Per la conservazione e l’utilizzo dei corpi a fini scientifici sono individuati “centri di riferimento” tra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
A tal fine è istituito presso il Ministero della salute, l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.
La legge, infine, disciplina la restituzione del corpo del defunto ai parenti, una volta terminate le attività di studio e ricerca, in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna, con spese a carico dello Stato.