Alla base dell’obbligo di risarcire il danno vi è una di responsabilità dell’autore del fatto, che può essere di natura contrattuale o extracontrattuale.
Art. 2043 C.C.
Secondo l’art. 2043 del codice civile, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno; il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa, la colpa si ha in caso di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Affinché possa affermarsi tale responsabilità, chi pretende il risarcimento deve poter dimostrare che tra fatto illecito e danno sussista un nesso di causalità, cioè è necessario che la condotta o l’omissione del presunto responsabile sia stata la condizione che ha permesso il verificarsi dell’evento.
Da parte sua chi ha cagionato il danno, per esimersi da ogni responsabilità, deve poter dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitarlo, oppure che questo si sia verificato per caso fortuito o forza maggiore.
Responsabilità per cose in custodia
Nel caso di cose in custodia, la norma applicabile è l’art. 2051 c.c., in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito; si tratta di una diposizione applicabile a molti casi, tra cui la manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici e delle società di gestione preposti.
Frequenti sono le azioni di risarcimento danni nei confronti dei comuni, o di altre p.a., per sinistri occorsi a causa di buche o altre insidie stradali, segnaletiche che traggono in inganno e, in generale, difetti di manutenzione della strada, di cui l’ente proprietario e il gestore sono tenuti a garantire l’efficienza.
Il caso
In una recente ordinanza, la n. 6651/2020, la Corte di Cassazione si occupa di un caso di domanda di risarcimento nei confronti dell’ente stradale preposto alla manutenzione di una strada, sulla quale si era abbattuto un albero, proveniente da un fondo limitrofo, che aveva provocato danni all’auto della parte danneggiata e lesioni ai trasportati.
Sul punto relativo all’onere della prova, la Suprema Corte, ribadendo quanto già espresso in precedenti pronunce, chiarisce che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr. in termini Cass. 11802/2016).
Responsabilità della P.A
In merito alla responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c., essa opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. 16295/2019).
Principi in materia
Pertanto, in materia di responsabilità della p.a. derivante dalla manutenzione delle strade, valgono i seguenti principi affermati dalla Cassazione:
- "in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trovi origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza" (cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013);
- "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione" (cfr. Cass 22330/2014; Cass. 6141/2018).