In altri articoli abbiamo visto che la procedura esecutiva del pignoramento presso terzi si conclude con l’ordinanza di assegnazione, nella quale il Giudice riconosce al creditore le somme vincolate dal terzo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento.
Una volta notificata l’ordinanza al terzo, quest’ultimo è tenuto a versare le somme indicate nel provvedimento; è, tuttavia, possibile, che l’importo ricevuto dal creditore sia inferiore a quello riconosciuto nell’ordinanza di assegnazione, in quanto assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%.
Obbligo della ritenuta per i soggetti IRPEF
L’applicazione della ritenuta suddetta, infatti, è un obbligo imposto al terzo, in qualità di sostituto d’imposta, previsto dall’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall’art. 15, comma 2, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.
In sintesi, la ritenuta si applica laddove il creditore sia un soggetto IRPEF e le somme assegnate siano dovute dal debitore, ad esempio, a titolo di stipendio o redditi da lavoro dipendente, come pure in caso di pignoramento di quote sociali, o a titolo di spese legali in distrazione in favore dell'avvocato.
Non sono soggette a ritenuta, viceversa, le somme dovute a titolo di canoni di locazione o di risarcimento del danno emergente.
Vediamo quali sono le componenti delle somme assegnate da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20%.
Componenti da assoggettare a ritenuta
Nel caso in cui la somma da erogare comprenda crediti di diversa natura, aventi rilevanza reddituale soltanto in parte, il terzo erogatore applicherà la ritenuta solo sulla parte imponibile che il creditore pignoratizio indica nell'apposita dichiarazione da trasmettere al terzo; di conseguenza, il terzo erogatore sarà tenuto a indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i vari importi corrisposti, specificando per quali di essi è stato effettuato il prelievo alla fonte e in che misura.
Ad esempio, se la somma assegnata riguarda redditi da lavoro dipendente alla sorte capitale indicata in sentenza vanno aggiunti gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria, ove riconosciuti; per quanto riguarda le spese legali in distrazione, anch’esse assoggettate a ritenuta, bisogna considerare le somme dovute a titolo di compenso (diritti ed onorari) e, ove riconosciuto, il rimborso del 15% a titolo di spese generali, mentre vanno escluse le spese anticipate, l’IVA ed il contributo previdenziale del 4%, non assoggettati a ritenuta.
Scomputo della ritenuta
Le ritenute subìte dal creditore pignoratizio possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi; se l’ammontare delle ritenute subìte è superiore all’imposta risultante dalla dichiarazione, il creditore pignoratizio avrà diritto, a sua scelta, di scomputare l’eccedenza dall’imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
In caso di somme riferite a redditi di lavoro dipendente e assimilati, il creditore pignoratizio potrà richiedere al proprio datore di lavoro di tenerne conto in sede di conguaglio ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consegnando la certificazione rilasciatagli dal terzo erogatore.
Se le somme costituiscono reddito di impresa, già tassato secondo i principi di imputazione per competenza, il creditore pignoratizio avrà diritto di scomputare le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui le somme pignorate sono erogate.