Cumulo dei mezzi di espropriazione

L’art. 2910 del codice civile consente al creditore di espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile, per conseguire quanto gli è dovuto.
Il creditore può espropriare sia i beni mobili che gli immobili del debitore, con modalità diverse regolate dal codice di procedura civile, in base ad un titolo esecutivo, come ad esempio una sentenza in suo favore.

 

TIPI DI ESPROPRIAZIONE

Riguardo ai beni mobili l’esecuzione può essere di due tipi: presso il debitore o presso terzi, nel senso che oggetto di pignoramento sono, rispettivamente, beni mobili (compreso il denaro) che si trovano materialmente presso la sede del debitore oppure presso terzi (istituti di credito, datore di lavoro, enti previdenziali, società etc.).
Possono, inoltre, essere espropriati i beni immobili di proprietà del debitore, mediante procedura esecutiva finalizzata alla vendita all’asta del bene ed alla distribuzione del ricavato tra il creditore procedente e gli altri eventuali creditori intervenuti.

 

MODALITA’

Il creditore che intende agire esecutivamente nei confronti del debitore, dopo aver provveduto alla notifica dell’atto di precetto, può scegliere quali beni pignorare di volta in volta, a seconda dell’entità del credito e della possibilità di soddisfarlo nel più breve tempo.
Il nostro ordinamento consente di porre in essere più azioni esecutive, in tempi successivi fino a totale soddisfazione del credito, oppure di svolgere più pignoramenti contemporaneamente.

 

CUMULO DELLE ESPROPRIAZIONI

Quest’ultima fattispecie è disciplinata dall’art. 483 del codice di procedura civile, secondo cui il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge; si parla, in proposito, di “cumulo dei mezzi di espropriazione”, a significare che il creditore pone essere più pignoramenti sulla base dello stesso titolo esecutivo.
L’unico limite che la legge pone a tale diritto del creditore è quello di non abusare dei mezzi di espropriazione, utilizzandoli impropriamente; a questo scopo la norma anzidetta prevede che, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Con la particolarità che, se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima procedura.

 

LIMITAZIONE E AZIONE DI RIDUZIONE

Tale limite, secondo la Corte di Cassazione, si spiega con la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali, ricavabile dalla previsione dell'art. 111, primo comma, Cost., nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale (Cass. n. 7078/2015).
Risponde alla stessa ragione anche la possibilità di esercitare l’azione di riduzione, che la legge (art. 496 c.p.c.) riconosce al debitore, allorquando il suo debito sia di molto inferiore rispetto al valore dei beni pignorati.
A tal proposito, la Suprema Corte (sentenza n. 1639/1977) ha precisato che la domanda volta ad ottenere in via principale la limitazione del cumulo dell'espropriazione mobiliare con l'espropriazione immobiliare ai sensi dell'art. 483 c.p.c. ed, in subordine, la riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c., non integrando gli estremi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, va inquadrata fra le misure speciali, contemplate dagli artt. 483, 496, 504 e 508 c.p.c., intese ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, e perciò non soggette ad alcun termine di decadenza.

 

SPESE LEGALI

Quanto alle spese legali delle diverse procedure esecutive la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che  l’instaurazione, da parte del creditore procedente, per lo stesso credito, di due o più processi esecutivi di tipo diverso, come consentito dall’art. 483 c.p.c., in mancanza di limitazione da parte del giudice ai sensi della suddetta norma, non preclude il diritto di conseguire il rimborso delle spese di entrambi i diversi procedimenti, ma il creditore che sia rimasto soddisfatto in uno dei procedimenti, del credito portato nel titolo esecutivo, non può ottenere dal giudice di questo anche le spese relative all’altra diversa procedura di esecuzione. ( Cass. n. 3786/1987).

pubblicato il 09/11/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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