Il creditore, una volta ottenuto un titolo che attesti il proprio credito (sentenza, decreto ingiuntivo, assegno o cambiale o altro titolo di credito) può agire esecutivamente nei confronti del debitore, dando corso all’espropriazione e vendita forzata dei suoi beni mobili e immobili.
Possono essere pignorati, oltre che beni mobili ed immobili, anche crediti che il debitore ha verso terzi a diverso titolo, conti correnti, stipendi e pensioni, quote di società, marchi e brevetti e tutto ciò che possa essere “liquidato” per poi essere distribuito al creditore procedente ed agli altri eventualmente intervenuti nella procedura espropriativa.
SCELTA DEL CREDITORE
Il creditore che intende agire esecutivamente nei confronti del debitore può scegliere quali beni pignorare di volta in volta, a seconda dell’entità del credito e della possibilità di soddisfarlo nel più breve tempo.
Il nostro ordinamento consente, inoltre, di porre in essere più azioni esecutive, in tempi successivi fino a totale soddisfazione del credito, oppure di svolgere più pignoramenti contemporaneamente, con l’unico limite di non abusare dei mezzi di espropriazione, utilizzandoli impropriamente.
PIGNORAMENTO DI PIU’ CONTI CORRENTI
Un’ipotesi frequente è quella del pignoramento presso terzi notificato dal creditore a diversi Istituti di Credito, dove il debitore potrebbe aver intestati conti correnti.
Va detto, in proposito, che se il creditore (o meglio, l’avvocato che lo difende ) decide di pignorare il conto corrente del debitore, è altamente probabile che egli proceda a tentoni, non sapendo in partenza presso quali banche vi sia un rapporto in essere; tale evenienza è stata solo parzialmente attenuata dalla possibilità, introdotta dall’art. 492 bis c.p.c., di accedere alle banche dati telematiche dell’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale.
E’, pertanto, possibile che il debitore riceva la notifica di un atto di pignoramento dove sono menzionate più banche, a volte anche decine, con le quali non ha mai intrattenuto rapporti bancari o finanziari.
DICHIARAZIONI DI TERZO
La legge, infatti, stabilisce che i terzi pignorati – in questo caso le banche – debbano rendere al creditore una dichiarazione, entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto di pignoramento, nella quale devono precisare se sussistono conti correnti o altri rapporti a nome del debitore pignorato, nonché l’importo delle somme disponibili e l’esistenza di eventuali precedenti pignoramenti o cessioni.
Cosa succede, dunque, se, avendo il debitore più conti correnti o rapporti finanziari con diverse banche, queste, a seguito di pignoramento, dichiarino somme superiori al credito indicato nell’atto notificato?
Per spiegare, poniamo che Tizio abbia verso Caio un credito di € 2.000 e che egli notifichi l’atto di pignoramento a più istituti di credito; se la banca A dichiara esservi un conto corrente intestato a Caio con un saldo positivo di € 3.000, la banca B dichiari esservi un conto con saldo positivo di € 500,00, la banca C un conto con un saldo di € 1.500, risulterà che le somme pignorate sono superiori all’ammontare del credito di Tizio.
In queste ipotesi cosa può fare il debitore per evitare che tutti i suoi conti correnti rimangano vincolati, pur essendo le somme giacenti superiori a quanto egli deve al creditore?
RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO
La risposta la fornisce l’art. 546 II comma c.p.c., in base al quale, se il pignoramento è stato eseguito presso più terzi, qualora i beni superino complessivamente il valore del credito fatto valere, il debitore può chiedere al Giudice dell’esecuzione di disporre la concentrazione dell'esecuzione presso uno solo dei terzi pignorati, ovvero di ridurre proporzionalmente ciascun pignoramento presso i diversi soggetti pignorati.
Si parla, in proposito, di istanza di “riduzione”, che il debitore deve presentare al Giudice designato per la procedura esecutiva, dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento.
Il Giudice deve quindi provvedere entro 20 giorni con ordinanza, che il creditore dovrà a sua volta notificare agli Istituti di credito indicati nel provvedimento.
ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA
Se, viceversa, il debitore non avanza alcuna richiesta, sarà il Giudice stesso, sentito il creditore, a stabilire le modalità di assegnazione delle somme, fino a concorrenza del credito e delle spese legali.
In tal caso, i conti correnti rimarranno bloccati fino all’udienza fissata dal Giudice, meglio fino alla notifica del provvedimento conclusivo dell’esecuzione; potrebbe trattarsi di diversi mesi dall’inizio del pignoramento, periodo in cui le banche sono obbligate ad impedire prelievi dal conto, nonché a dichiarare se, nel frattempo, sono state accreditate ulteriori somme.
E’, pertanto, nell’interesse del debitore avvalersi del rimedio di cui all’art. 546 II c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.