Divisione dei beni ereditari regolata dal testatore

martelletto giudiziario e bilancia

In caso di successione ereditaria spesso, tra gli eredi, possono sorgere contrasti riguardo alla divisione degli stessi, in natura o per valore.

Comunione e divisione

Fino alla divisione ciascun coerede è titolare di una quota ideale dell'intero asse ereditario; con la divisione i beni facenti parte della comunione vengono frazionati in base alle rispettive quote, cosicché ciascun erede diviene proprietario esclusivo dei beni a lui assegnati.

Ciascun coerede può domandare la divisione in ogni momento e, nel caso non si raggiunga l’accordo tra coeredi, si può ricorrere al tribunale al fine di ottenere una sentenza che disponga lo scioglimento della comunione e la divisione dei cespiti.

Il codice civile prevede, come modalità principale di divisione, l’assegnazione dei beni in natura, sia che si tratti di beni mobili che di beni immobili, con versamento dell’eventuale conguaglio in denaro all’erede che abbia ricevuto un bene di valore inferiore alla propria quota ereditaria.

Vi sono, tuttavia, norme particolari per i casi di indivisibilità dei beni; l’art. 720 del codice civile, in particolare, disciplina le ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili ma si ritiene che la disposizione si applichi anche ai beni mobili e alle aziende.

Casi di indivisibilità in natura

La norma stabilisce, in proposito, che in caso di non comoda divisibilità dei beni, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; se nessuno dei coeredi è disposto a ciò, si fa luogo alla vendita all’incanto.

Il bene non comodamente divisibile, pertanto, verrà assegnato per intero a un unico erede o, in caso di accordo tra due o più chiamati, anche a costoro congiuntamente, con versamento dei conguagli eventuali in denaro agli altri eredi.

Divisione regolata dal testatore

Al fine di prevenire contrasti tra eredi, è possibile redigere testamento nel quale stabilire le regole per la divisione dei beni; tale facoltà è prevista dall’art. 733 del codice civile, secondo cui è anche possibile affidare a un terzo, designato nel testamento (ad es. un notaio) il compito di stimare i beni facenti parte del patrimonio ereditario.

Si parla, in proposito, di divisione “regolata”, caratterizzata dal fatto che il "de cuius" si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione; la Cassazione, a riguardo, ha precisato che l'art. 733 — il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore — va interpretato alla luce del favor testamenti e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio. (Cass. sentenza n. 9905/2004).

Diritto al conguaglio

In un recente caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, in cui un coerede aveva citato in giudizio l’altro, chiedendo che venisse reintegrata la propria quota, a suo dire lesa dall’illegittima appropriazione dei frutti di un’impresa ereditata, i giudici hanno affermato che qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi, benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius",  permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete. (Cass. n. 3675/2021).

Ciò significa che, pur nel rispetto delle regole stabilite dal testatore, qualora i beni attribuiti, per qualcuno dei coeredi, siano di valore inferiore alla quota legittimamente spettante, si ha diritto al conguaglio in denaro o all’attribuzione di beni equivalenti.

pubblicato il 11/11/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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