Secondo la definizione elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, si parla di “decoro architettonico” con riferimento a tutto ciò che nell’edificio è visibile dall’esterno, alle linee essenziali del fabbricato ed alla sua particolare fisionomia; sul decoro architettonico incidono, perciò, tutte le parti esterne dell’edificio, sia comuni che di proprietà individuale, che insieme concorrono a formare la facciata e ad imprimervi armonia estetica.
Alterazione del decoro architettonico
L’art. 1120 del codice civile, all’ultimo comma, dispone che sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico e che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
A tal proposito sempre la Suprema Corte, in diverse pronunce, ha sottolineato la differenza tra decoro architettonico ed aspetto architettonico, cui sottende il concetto di sopraelevazione indicato all’art. 1127 comma 3 c.c. quale limite alla sopraelevazione, che deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l’originaria fisionomia.
Elementi esterni
Quanto agli elementi dell’edificio che contribuiscono al decoro architettonico con l’ordinanza n.1422/2019 la Cassazione precisa che vanno prese in considerazione tutte le parti esterne dell’edificio, sia comuni che di proprietà individuale, che insieme concorrono a formare la facciata e ad imprimervi armonia estetica.
Sul punto i giudici di legittimità sono intervenuti ancora di recente, con l’ordinanza n. 18928 del 11 settembre 2020, nella quale hanno preso in esame un contenzioso sorto tra alcuni condomini che avevano fatto causa al proprietario di alcuni locali posti al livello stradale, chiedendo che gli venisse ordinata la rimozione di alcuni manufatti, tra cui delle insegne luminose, ritenuti lesivi del decoro architettonico dell’edificio.
Armonia della facciata
Secondo la Corte d’appello, la cui decisione viene confermata dalla Cassazione, l’insegna ritenuta lesiva del decoro era di tali dimensioni da essere vistosamente percepibile dall’esterno e disarmonica rispetto alla facciata su cui insisteva.
Il principio ribadito dalla Suprema Corte, in proposito, è che costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
Pregio dell’edificio
Non è fondamentale, pertanto, che l’edificio abbia un particolare valore storico o artistico per ritenere alterato il decoro architettonico ma è sufficiente che l’elemento introdotto sia in contrasto con la facciata nel suo complesso.
Con l’ulteriore precisazione, sempre secondo la Cassazione, che la relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione.