Un principio cardine del nostro ordinamento, relativo al diritto ad agire e a difendersi in giudizio, è quello sancito dall’art. 2697 del codice civile, in base al quale chiunque intende far valere in sede giudiziaria un proprio diritto deve provarlo, così come la controparte deve contestarlo specificatamente se vuole difendersi; è il cosiddetto “onere della prova”, alla base del processo civile.
Causa per il risarcimento danni
In materia di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali, la parte che ha subito un danneggiamento al proprio autoveicolo deve anzitutto dimostrare il rapporto di causalità con il fatto denunciato, cioè il collegamento tra quel danno ed il comportamento tenuto dalla controparte; deve, cioè, dare la prova che il danno subito sia dipeso proprio da quell’evento e non da altre cause.
Questo tipo di prova può essere data attraverso prove testimoniali, di chi ha assistito al sinistro e può confermarne la dinamica, nonché attraverso la valutazione tecnica di consulenti nominati dal giudice, che siano in grado di stabilire la congruità del danno con il fatto denunciato.
Prova dell’ammontare del danno
Diversa è la prova che deve essere fornita per il “quantum”, cioè per la determinazione dell’ammontare del danno e del conseguente risarcimento; anche in questo caso il giudice potrà avvalersi delle considerazioni di un perito da lui nominato, ma ciò non esime la parte che chiede il risarcimento dall’onere di dimostrare l’importo delle somme sostenute o da sostenere per le riparazioni conseguenti al sinistro.
A sostegno della propria domanda, chi chiede il ristoro dei danni al veicolo può produrre in giudizio il preventivo dei costi di riparazione, redatto dal carrozziere o meccanico che lo ha visionato, così come la fattura delle spese sostenute, nel caso in cui il danneggiato abbia avuto necessità di provvedere alla riparazione senza attendere la sentenza.
Preventivo e fattura
Il valore probatorio di questi documenti, tuttavia, non è “pieno”, nel senso che sia preventivo che fattura non vengono ritenuti sufficienti alla dimostrazione dell’ammontare del danno; tale principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza e può ritenersi consolidato.
La Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza n. 26692/13 ha affermato che, “nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso”.
Occorre, pertanto, che il preventivo venga accompagnato da altra documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al giudice di quali danni si tratti.
Allo stesso modo, per la fattura, la Suprema Corte ha sostenuto che essa non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione (in tal senso anche Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832 ) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (sent. n. 3293/2918).
Documenti prodotti in originale
In una recente pronuncia, l’ordinanza n. 27624/2020, la Cassazione ha, tuttavia, precisato che, ferma restando la necessità di ulteriori elementi di prova per la valutazione dell’ammontare del danno, oltre che del fatto denunciato, il preventivo prodotto in originale e redatto in maniera completa, firmato e datato, è da considerarsi a tutti gli effetti un documento con un suo valore giuridico.
Per questa ragione, la controparte che intende eccepire l’infondatezza della domanda di chi si ritiene danneggiato deve impugnare quel documento e contestarlo specificatamente; la mancata contestazione di quel documento, infatti, comporta acquiescenza e preclude alla parte stessa di poterlo contestare successivamente.
Il caso
È quanto si è verificato nel caso esaminato nell’ordinanza da ultimo citata, in cui la parte (un Comune) citata in giudizio da chi chiedeva il risarcimento danni al proprio veicolo (una società proprietaria di un autocarro che aveva subito danni a causa dell’altezza non segnalata di un ponte), non aveva preso posizione in primo grado sul preventivo in originale prodotto dal danneggiato, ritenendolo ininfluente ai fini della prova.
La Cassazione, sul punto, ritiene invece che quel preventivo, proprio perché non contestato in primo grado, doveva essere preso in considerazione dai giudici della Corte d’appello, che invece non l’avevano ritenuto utile ai fini probatori, mentre costituiva elemento di valutazione unitamente alle altre prove.
Il principio affermato dalla Cassazione, valido per il preventivo, può inoltre ritenersi estensibile anche alla fattura, che, se completa di tutti i suoi elementi e prodotta in originale, deve ritenersi anch’essa documento giuridicamente valido, che la controparte ha l’onere di contestare con il primo atto difensivo.