Il nostro codice civile all’art. 473 stabilisce che l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario, escludendo le società.
Accettazione beneficiata
L’accettazione con beneficio d’inventario, o accettazione “beneficiata”, è una particolare fattispecie giuridica che consente, a chi la sceglie, di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del de cuius, in modo da rispondere dei debiti ereditari nei limiti di quanto pervenuto a seguito dell’accettazione.
Si tratta di una fattispecie “a formazione progressiva”, nel senso che è caratterizzata da diverse fasi, in cui il chiamato all’eredità, a seguito della dichiarazione di accettazione, redige l’inventario, quindi provvede a liquidare i debiti ereditari.
La Cassazione
Per la disciplina in dettaglio rinviamo all’articolo specifico sull’accettazione beneficiata; oggi ci occupiamo dell’eredità devoluta alle persone giuridiche, come le onlus, partendo dall’esame dell’ordinanza n. 14442/2020, con cui la Corte di Cassazione muta l’orientamento precedente, riguardo alla mancata redazione dell’inventario nel termine previsto dalla legge.
Le norme prese in considerazione dalla Suprema Corte sono l’art. 487 c.c., in base al quale il chiamato all’eredità non nel possesso dei beni ereditari deve redigere l’inventario nel termine di 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione, l’art. 480 c.c., secondo cui il termine per accettare l’eredità si prescrive, in generale, in 10 anni dall’apertura della successione e, infine, l’art. 484 c.c. che disciplina le modalità di accettazione beneficiata.
Il caso esaminato nella sentenza appena richiamata riguarda il ricorso presentato dagli eredi di un soggetto che aveva devoluto la sua eredità ad una fondazione, che, dopo aver dichiarato di accettare l’eredità, non aveva tuttavia compiuto l’inventario nel termine di 3 mesi; i ricorrenti, rivolgendosi al tribunale, chiedevano che la fondazione venisse dichiarata decaduta dal diritto di accettare l’eredità.
Mancata redazione dell’inventario
La Cassazione osserva anzitutto che le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza la quale, al contrario, è chiaramente ancorata solo ed esclusivamente ad altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione (artt. 493, 494 e 505 c.c.), e sono, quindi, necessariamente successive alla redazione dell'inventario, del quale, pertanto, confermano la natura di elemento costitutivo della fattispecie in esame.
Si pone, pertanto, il problema di stabilire se la mancata redazione dell'inventario nei termini stabiliti comporta l'incapacità della persona giuridica a succedere nell'eredità ad essa devoluta, come pretende il ricorrente, ovvero se, al contrario, come ritenuto dalla corte d'appello, la persona giuridica, pur non avendo redatto l'inventario nel termine, conserva il diritto di accettare l'eredità fino alla sua prescrizione.
Precedente orientamento
La prima soluzione è stata sostenuta in precedenza dalla stessa Corte sul rilievo che, in caso di "omessa redazione dell'inventario nei termini e con le modalità normativamente stabiliti", "il mancato completamento" "della fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione con beneficio d'inventario, con la quale è stato regolato l'acquisto dell'eredità da parte delle persone giuridiche diverse dalle società", unitamente alla sua sopravvenuta impossibilità, "si traduce nella mancata acquisizione della capacità speciale a succedere da parte delle persone giuridiche stesse, in quanto condizionata ad una valida aditio nella forma stabilita..." (Cass. n. 19598 del 2004, in motiv.; Cass. n. 2617 del 1979).
Diritto di accettare l’eredità
Da tale indirizzo, tuttavia, la Cassazione, con l’ordinanza predetta, si discosta, ritenendo che - una volta che la dichiarazione di accettazione dell'eredità abbia perduto i suoi effetti in conseguenza della mancata formazione dell'inventario nei termini stabiliti dalla legge - la persona giuridica, in mancanza di un'espressa disposizione normativa che ne preveda espressamente la perdita, conserva (salvi, naturalmente, gli effetti estintivi conseguenti, secondo le norme comuni, alla sua prescrizione) il diritto di accettare l'eredità.
Nessuna norma, infatti, collega alla mancata redazione dell’inventario la decadenza dal diritto di accettare l’eredità: tanto più se si considera che, negli altri casi di accettazione beneficiata, la stessa evenienza (e cioè la mancata o tardiva formazione dell'inventario dopo la dichiarazione di accettazione con il relativo beneficio) comporta non la perdita del diritto di accettare l'eredità ma soltanto l'acquisto dello status di erede, che consegue all'esercizio di quel diritto, in modo puro e semplice (artt. 485 c.c., comma 1, art. 487 c.c., comma 2, e art. 489 c.c.).
Conclusioni
Deve, pertanto, ritenersi che l'ente al quale sia stata devoluta un'eredità, una volta che l'accettazione beneficiata abbia perduto i suoi effetti per la mancata formazione dell'inventario nei termini prescritti, possa senz'altro procedere ad una nuova dichiarazione di accettazione beneficiata ed al successivo inventario nei predetti termini.
L'inefficacia giuridica della dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dalla tempestiva redazione dell'inventario, non esclude, in definitiva, che, entro il termine di prescrizione e salva la scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., l'ente chiamato all'eredità possa nuovamente dichiarare la sua accettazione con beneficio d'inventario.