L’appalto è definito all’art. 1655 del codice civile come “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Appalto d’opera o di servizi
Si distingue, infatti, l’appalto di opere, tipico quello nel settore edile per la costruzione o ristrutturazione di edifici, dall’appalto di servizi, per lo svolgimento di prestazioni lavorative in diversi ambiti e a diversi livelli; pensiamo, ad esempio, all’appalto o “esternalizzazione” dei servizi di facchinaggio o pulizia, tipico degli alberghi, o all’appalto dei servizi di consulenza informatica nelle aziende.
Il soggetto che conferisce l’appalto è il “committente” o appaltante, colui che assume l’incarico, solitamente in forma d’impresa, è l’appaltatore; quest’ultimo, a sua volta, se autorizzato dal committente, può a sua volta incaricare altri soggetti, sub-appaltatori, dello svolgimento dei lavori.
Tra le norme che disciplinano l’appalto e che riguardano gli obblighi delle parti contraenti, vi sono quelle relative all’organizzazione dei mezzi necessari, alle possibili variazioni del progetto, alla fornitura dei materiali da parte dell’appaltatore, alle verifiche intermedie e finali (cd. “collaudo”) da parte del committente.
Garanzia per i vizi
Di rilevante importanza è il dettato dell’art. 1667, che stabilisce l’obbligo dell’appaltatore, nei confronti del committente, di garantire che l’opera sia conforme a quanto pattuito ed allo scopo dell’opera stessa; per far valere tale garanzia, tuttavia, il committente deve comunicare all’appaltatore la “denunzia” dei vizi e delle difformità riscontrate, nel termine di 60 giorni dalla scoperta, salvo che l’appaltatore abbia espressamente riconosciuto il difetto.
La norma, infine, sancisce in 2 anni dalla consegna dell’opera il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, termine che non si applica nel caso in cui sia il committente ad essere citato in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del corrispettivo.
Sub-appalto
L’appaltatore, nel caso in cui abbia affidato l’opera in sub-appalto, se ha ricevuto la denunzia dei vizi dal committente, può agire “in regresso” nei confronti del sub-appaltatore, trasmettendo a sua volta la denunzia a quest’ultimo, entro 60 giorni dal ricevimento.
Lo stabilisce l’art. 1670 c.c., che attribuisce all’appaltatore il diritto di essere manlevato dalla responsabilità per i vizi dell’opera, rivalendosi nei confronti del sub-appaltatore.
Il principio è valido anche nell’ipotesi contraria, quando, cioè, il committente abbia agito direttamente nei confronti del sub-appaltatore e questi voglia rivalersi nei confronti dell’appaltatore, ritenendolo responsabile, in tutto o in parte, dei danni denunciati dal committente.
Regresso del sub-appaltatore
E’ quanto afferma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23071/2020, in cui si afferma che “l’appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente, sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente”.
Ragionando diversamente, infatti, precisa la Suprema Corte, si differenzierebbero le due
situazioni, che sono invece il rovescio della stessa medaglia.